27 Ottobre 2016

Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa

di Andrea Rossi
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Tra le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, spetta sicuramente al concordato preventivo un posto di rilevo, soprattutto a seguito dell’attuale stagione di riforme; si tratta di una procedura di natura concorsuale a carattere “volontario”, potendo essere attivata esclusivamente dall’imprenditore in “stato di crisi” e, dunque, non necessariamente anche insolvente.

Pertanto, con l’intento di facilitare la rapida emersione della crisi e di agevolare, anche per fronteggiare la grave situazione economica, le soluzioni concordatarie, il D.L. 83/2012 ha previsto, all’articolo 161, comma 6, L.F.la possibilità di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell’imprenditore (si consideri, a titolo esemplificativo, il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori) anteriormente all’ammissione alla procedura e anche in assenza della documentazione di cui all’articolo 161, commi 2 e 3 L.F.che, normalmente, deve essere invece allegata al ricorso introduttivo: si tratta dell’ormai ben conosciuto concordato “in bianco” o “con riserva” (o, ancora, “prenotativo”).

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