Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa
di Andrea RossiTra le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, spetta sicuramente al concordato preventivo un posto di rilevo, soprattutto a seguito dell’attuale stagione di riforme; si tratta di una procedura di natura concorsuale a carattere “volontario”, potendo essere attivata esclusivamente dall’imprenditore in “stato di crisi” e, dunque, non necessariamente anche insolvente.
Pertanto, con l’intento di facilitare la rapida emersione della crisi e di agevolare, anche per fronteggiare la grave situazione economica, le soluzioni concordatarie, il D.L. 83/2012 ha previsto, all’articolo 161, comma 6, L.F. la possibilità di anticipare gli effetti protettivi del patrimonio dell’imprenditore (si consideri, a titolo esemplificativo, il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori) anteriormente all’ammissione alla procedura e anche in assenza della documentazione di cui all’articolo 161, commi 2 e 3 L.F. che, normalmente, deve essere invece allegata al ricorso introduttivo: si tratta dell’ormai ben conosciuto concordato “in bianco” o “con riserva” (o, ancora, “prenotativo”).
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni più volte si sono riscontrate nei vari Tribunali situazioni in cui il debitore ha abusato del concordato “con riserva”, utilizzandolo talvolta con finalità meramente dilatorie o addirittura fraudolente, tantoché il D.L. 69/2013 ha ampliato i poteri di controllo sull’attività svolta dal debitore nel periodo interinale che precede l’eventuale ammissione alla procedura: ciò soprattutto attraverso la possibilità, da parte del Tribunale, di anticipare la nomina del Commissario Giudiziale, cioè di un professionista indipendente garante degli interessi dei creditori.
E proprio per meglio inquadrare il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha predisposto un apposito documento lo scorso mese di giugno, precisando innanzitutto che la figura del Pre-Commissario Giudiziale non costituisce una nuova figura di Commissario, con norme diverse in tema di requisiti o responsabilità ma, diversamente, si tratta di un ruolo con funzioni specifiche in una determinata fase della procedura di concordato; pertanto, nel presente articolo saranno approfonditi alcuni aspetti inerenti la nomina del Pre-Commissario Giudiziale, rimandando a successivi contributi gli aspetti inerenti le funzioni, i poteri, le informative, i contenuti dei pareri ed i rapporti con gli altri organi della procedura.
Secondo il documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la ratio legis sembra indurre a superare il tenore letterale dell’articolo 161 L.F. e, in particolare, a ritenere la nomina del Commissario Giudiziale nella fase “prenotativa” non meramente facoltativa; inoltre, laddove nominato, il Commissario Giudiziale, stante il richiamo all’articolo 29 L.F., “deve, entro i due giorni successivi alla sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione”. Laddove non sia rispettato tale termine, il Tribunale deve provvedere d’urgenza alla nomina di un altro Commissario Giudiziale stante la necessità di una rapida entrata in funzione dell’organo, ancor più pressante ove riferita al concordato preventivo “con riserva”, proprio per tutelare il patrimonio e gli interessi dei creditori; si tratta, infatti, di una fase della procedura molto delicata poiché il debitore mantiene in ogni caso la gestione dell’impresa e, nel frangente, possono sorgere crediti di natura prededucibile nel successivo eventuale fallimento.
Sempre nel documento in esame, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approfondisce una prassi in uso in più di un Tribunale, che prevede la nomina di più di un Commissario, che trova giustificazione nell’opportunità (se non proprio necessità) di avvalersi di professionalità distinte (solitamente un legale ed un commercialista) in ragione della “particolare importanza, rilevanza o complessità dell’impresa o della procedura”.
In modo particolare, benché la formulazione letterale dell’articolo 163, secondo comma, L.F. prenda in considerazione l’incarico conferito ad una sola persona fisica, il documento in esame ritiene che la nomina di una pluralità di Commissari non strida con il dettato normativo, trovando applicazione, in tal caso, il criterio fondato sull’interpretazione sistematica delle norme che in via generale prevedono la possibilità per il giudice di avvalersi del contributo e dell’attività di organi tecnici collegiali; pertanto, la nomina di una pluralità di professionisti, sempre secondo il documento in esame, non ravvisa la formazione di un organo collegiale ma la semplice organizzazione di un ufficio pluripersonale, con il corollario che a ciascun professionista, risulteranno imputabili attività e relative responsabilità.
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