Ruolo degli ordini territoriali nella formazione dell’elenco degli esperti
di Francesca Dal PortoCon l’informativa n. 102 dell’8.11.2021 il Cndcec ha pubblicato il regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per la formazione dell’Elenco degli esperti, previsto dall’articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021 convertito con modificazioni dalla L. 147/2021.
In particolare, il regolamento prevede che, ai fini dell’inserimento nell’elenco degli esperti, il dottore commercialista e l’esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza.
La domanda deve essere corredata della documentazione comprovante:
a) l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni;
d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
e) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016.
In particolare, leggendo il regolamento si apprende che, al momento di presentazione della domanda, l’aspirante esperto potrebbe anche non aver ancora completato l’iter formativo richiesto ma può comunque impegnarsi a comunicare l’assolvimento dell’obbligo formativo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In effetti, la formazione obbligatoria necessaria per l’iscrizione nell’elenco richiesta agli esperti, in base alle indicazioni riportate nella Sezione IV (la formazione degli esperti) del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.09.2021, è piuttosto corposa: si parla di 55 ore necessariamente articolate nei temi indicati nel decreto dirigenziale, per i quali sono indicate anche il minimo di ore necessarie.
Il ruolo che il Consiglio dell’Ordine ha nel processo di formazione dell’elenco degli esperti è ben individuato nel regolamento del Cndcec.
Il Consiglio dell’Ordine è responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003.
Il Consiglio dell’Ordine riceve le domande di iscrizione nell’elenco e si avvale della collaborazione degli uffici dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Quindi, l’Ordine territoriale riceve la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti da parte degli iscritti interessati e verifica la completezza della domanda e della documentazione, con particolare riguardo a:
- l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- la dichiarazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi, oggetto di autocertificazione;
- il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
In particolare, si intuisce già come sarà molto arduo per gli ordini territoriali valutare la presenza del requisito richiesto di esperienza nell’ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa: quali tipologie di incarico precedente saranno riconosciute come valide? Che tipo di documentazione sarà considerata necessaria per documentarle?
Il Consiglio, alla prima seduta utile, una volta che l’attività di verifica abbia avuto esito positivo, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell’elenco.
Il Consiglio dell’Ordine, qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione necessaria, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa, respinge la domanda dell’iscritto. L’iscritto può ripresentare la domanda per una nuova attività di istruttoria e di verifica da parte dell’Ordine.
L’Ordine è tenuto altresì a comunicare tempestivamente alla CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, dei provvedimenti di sospensione e di radiazione nonché l’intervenuta cancellazione dell’iscritto dall’Albo.
Ai fini del primo popolamento dell’elenco, è previsto che l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è continuo fino al 16 maggio 2022.
A partire dal 17 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avverrà con cadenza annuale.