A sua volta, il concetto di intervento della stabile organizzazione nella cessione o prestazione posta in essere dal soggetto estero è definito dall’articolo 53, Regolamento 2011/282/UE di esecuzione, secondo cui la partecipazione della stabile organizzazione si configura quando i mezzi tecnici o umani della branch sono utilizzati dal soggetto estero per operazioni inerenti all’effettuazione della cessione o prestazione, prima o durante la realizzazione dell’operazione.
Nel Working Paper n. 857/2015, il Comitato Iva ha osservato che, ai fini dell’articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE, il concetto di stabile organizzazione è utilizzato, in primo luogo, per individuare il luogo impositivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e, in secondo luogo, per determinare il debitore d’imposta.
Confermando la posizione dell’Agenzia delle entrate, il Comitato Iva ha affermato che l’articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE, e l’articolo 53, Regolamento 2011/282/UE, non si applicano agli scambi intracomunitari di beni.
La valutazione dell’intervento della stabile organizzazione assume, infatti, rilevanza al fine di individuare il debitore d’imposta, nel solo caso in cui la cessione o prestazione sia territorialmente rilevante nello Stato membro in cui è situata la branch. Negli scambi intracomunitari di beni, invece, è l’acquisto intracomunitario ad essere territorialmente rilevante nello Stato membro di destinazione dei beni e il debitore della relativa imposta, ai sensi dell’articolo 200, Direttiva 2006/112/CE, è il cessionario, a prescindere dall’intervento della stabile organizzazione.
Con la risposta a interpello n. 57/E/2023, l’Agenzia delle entrate, discostandosi dalle indicazioni del Comitato Iva, ha ritenuto che l’intervento della stabile organizzazione di una società tedesca nella cessione di un bene inviato dalla Germania direttamente al cessionario italiano sia idoneo a scomporre l’operazione economicamente unica in due distinte operazioni: il trasferimento di beni dalla casa madre tedesca alla sua branch, che, in capo a quest’ultima, dà luogo ad un acquisto intracomunitario “per assimilazione”, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 331/1993, e la cessione interna dei beni al destinatario, fatturata dalla branch con addebito dell’imposta.
L’intervento qualificante della stabile organizzazione è dovuto alla negoziazione e conclusione dei contratti di vendita, nonché alle attività di pre e post-vendita.
Senza tale intervento, ha puntualizzato la risposta a interpello n. 57/E/2023, l’acquisto intracomunitario, con controparte la casa madre, sarebbe posto in essere dal cessionario italiano, sul quale graverebbe anche l’applicazione della relativa imposta, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, D.L. 331/1993.
L’individuazione del debitore d’imposta nell’acquisto intracomunitario di beni in presenza della stabile organizzazione italiana del cedente non residente è stata nuovamente affrontata dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 64/E/2025.
Anche in questa occasione, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli acquisti intracomunitari rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 192-bis, Direttiva 2006/112/CE, e dell’articolo 53, Regolamento 2011/282/UE.
Pur trattandosi di una categoria di operazioni peculiare, i cui contorni sono tratteggiati a livello nazionale dall’articolo 38, D.L. 331/1993, gi acquisti intracomunitari rappresentano il risvolto, dalla prospettiva dell’acquirente, delle cessioni intracomunitarie, di cui all’articolo 41, D.L. 331/1993, che, a loro volta, altro non sono che una particolare tipologia di cessioni di beni.
Ne deriva che le cessioni intracomunitarie e, di conseguenza, anche gli acquisti intracomunitari non possono essere considerati come una fattispecie estranea rispetto alla categoria generale delle cessioni di beni, con la conseguenza che l’esistenza della stabile organizzazione del cedente in uno Stato membro non è, da sola, condizione sufficiente per qualificare tale operatore come soggetto stabilito, essendo necessario verificare i presupposti previsti dai citat articoli 192-bis, Direttiva 2006/112/CE, e 53, Regolamento 2011/282/UE.
A differenza del caso oggetto della risposta a interpello n. 57/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha escluso che la stabile organizzazione svolga un ruolo di effettiva partecipazione negli acquisti intracomunitari, non intervenendo nella negoziazione e conclusione dei contratti con i clienti finali della casa madre tedesca presenti sul territorio nazionale e non contribuendo neppure a definire le caratteristiche dei prodotti ceduti nell’ambito delle attività propedeutiche alla fornitura dei prodotti stessi.
L’attività della stabile organizzazione, consistente nella consulenza e assistenza tecnica successiva alle vendite, è stata, pertanto, ritenuta non idonea a qualificare il soggetto estero come stabilito in Italia, con la conseguenza che, nel rapporto tra la casa madre tedesca e il cessionario italiano, è quest’ultimo che deve assolvere l’Iva sugli acquisti intracomunitari di beni.