L’abitazione principale classificata in una categoria diversa dalla categoria A1, A8 e A9, nonché le relative pertinenze, sono esenti dall’Imu. Laddove invece l’abitazione principale fosse accatastata in A1, A8 o A9, sarebbe applicabile l’Imu, sebbene con l’aliquota ridotta (0,5%) e detrazione di 200 euro.
Affinché possa parlarsi di abitazione principale devono sussistere 2 requisiti: la residenza e la dimora abituale del proprietario e dei componenti del nucleo familiare.
Con riferimento al caso dei coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in 2 abitazioni diverse, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha stabilito:
- l’illegittimità della normativa Imu, laddove limita l’esenzione dall’imposta prevista per l’abitazione principale al solo fabbricato in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente;
- che, quindi, i coniugi possono scegliere per quale immobile fruire dell’esenzione prevista per l’abitazione principale, a prescindere dal Comune di ubicazione degli immobili.
Ne deriva che ciascun coniuge può fruire, per l’abitazione in cui risiede e dimora abitualmente, dell’esenzione (o comunque delle agevolazioni) Imu prevista per l’abitazione principale, senza che assuma rilevanza la residenza e la dimora abituale degli altri componenti del nucleo familiare. Pertanto, laddove il marito risieda e dimori abitualmente a Verona, mentre la moglie risieda e dimori abitualmente a Treviso, non sarà dovuta alcuna Imu per le 2 abitazioni.
Sempre in tema di abitazione principale, il singolo Comune ha facoltà di considerare tale il fabbricato posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché l’immobile risulti non locato. Invece, non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dagli italiani non residenti iscritti all’Aire e pensionati; questi soggetti possono, al più, beneficare in alcuni casi di uno sconto dell’imposta dovuta. In particolare, esclusivamente per l’anno 2022, l’Imu dovuta per l’unica unità immobiliare non locata e non data in comodato posseduta in Italia da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia, è ridotta del 62,5%.
In tema di determinazione dell’Imu, sono confermare anche per l’anno 2022 le seguenti riduzioni:
- del 25%, per gli immobili concessi in locazione a canone concordato;
- del 50%, per gli immobili “vincolati” di interesse storico o artistico;
- del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- del 50%, per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli nel rispetto di specifiche condizioni già previste in passato.
La base imponibile deriva dal prodotto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il moltiplicatore associato alla categoria catastale dell’immobile.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
A (salvo A10), C2, C6 e C7 | 160 |
B, C3, C4 e C5 | 140 |
A10 e D5 | 80 |
D (salvo D5) | 65 |
C1 | 55 |
Laddove si tratti:
- di terreni agricoli non esenti, il reddito dominicale rivalutato del 25% va moltiplicato per 135;
- di aree fabbricabili rileva il valore venale al 1° gennaio del 2022;
- di fabbricati di categoria D privi di rendita e distintamente contabilizzati, si utilizzano i valori contabili aggiornati per il 2022 con i coefficienti approvati dal Mef con il decreto 9 maggio 2022.
La seconda rata dell’Imu da versare entro il 16 dicembre 2022 rappresenta il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno; pertanto, è calcolata a conguaglio, avendo riguardo le aliquote pubblicate sul sito internet del Mef entro lo scorso 28 ottobre.
Il versamento può essere effettuato, come di consueto, tramite:
- il modello F24 (ordinario o semplificato) o
- il bollettino c/c postale.