20 Novembre 2017

Saldo IMU/TASI: indicazioni sulla corretta aliquota da utilizzare

di Alessandro Bonuzzi
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Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017. Nei giorni scorsi il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet un documento contenente alcune indicazioni utili per la corretta individuazione delle aliquote applicabili.

Nella circostanza il Ministero ha ricordato che il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero periodo d’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere comunali approvate per l’anno 2017 a condizione che:

  1. la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;
  2. la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
  3. l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

L’adozione della delibera costituisce un vero e proprio spartiacque ai fini dell’aliquota da utilizzare. Infatti, nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016.

Derogano a questa regola le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge, tra cui:

  • il dissesto finanziario, per effetto del quale l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio;
  • l’accertamento negativo sulla permanenza degli equilibri di bilancio, che consente all’ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.

La medesima conseguenza si verifica qualora non vi sia alcuna delibera dell’IMU e della TASI pubblicata per l’anno 2017 oppure la delibera sia stata pubblicata oltre il 28 ottobre 2017: in entrambi i casi il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016.

Si devono comunque utilizzare le aliquote 2017, ancorché la relativa delibera sia stata pubblicata dopo lo scorso 28 ottobre, per i comuni in dissesto finanziario nonché quando la delibera è stata adottata nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale.

Qualora, poi, una delibera, pubblicata entro il 28 ottobre 2017, sia stata ripubblicata dopo tale data per la correzione di un errore (con la nota “errata corrige”), ai fini del versamento, valgono le aliquote 2017 così come individuate nella seconda pubblicazione.

Infine, relativamente all’ultima condizione, laddove emerga che la delibera pubblicata per l’anno 2017 stabilisca, per una o più fattispecie, un aumento delle aliquote dell’IMU o della TASI rispetto all’anno 2015, tale aumento è inefficace. Il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota 2016, salvo il caso in cui anche quest’ultima risulti più alta rispetto a quella prevista per l’anno 2015. In tale ipotesi, rileva l’aliquota applicabile nell’anno 2015.

Sul punto va però precisato che:

  • la sospensione degli aumenti dei tributi locali non trova applicazione per i comuni che deliberano il dissesto e il predissesto;
  • se nel 2015 è stata prevista dal comune la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell’anno 2017, solo, però, se espressamente confermata nell’anno 2016.
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