22 Febbraio 2018

Saldo Iva: le modalità di versamento

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 16 marzo deve essere versato il saldo Iva emergente dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2017.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’obbligo, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo individua le diverse modalità di versamento del debito Iva da dichiarazione.

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale (cd. saldo Iva) deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

In linea generale, in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento del saldo Iva può essere effettuato in unica soluzione ovvero rateizzato ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (articolo 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. 542/1999).

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

In materia di versamenti Iva è peraltro intervenuta la risoluzione 73/E/2017 con cui l’Agenzia ha precisato che:

  • il versamento del saldo Iva può essere differito al 30 giugno, termine per il pagamento delle imposte dirette e Irap, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • la specifica maggiorazione dello 0,40% del saldo Iva, prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si applica solo sulla parte del debito non compensato con i crediti delle imposte dirette/Irap emergenti dalla dichiarazione annuale e riportati in F24. Ciò in quanto, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con tali crediti è solo formale e, quindi, non può produrre interessi corrispettivi;
  • chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento del saldo Iva dal 16 marzo al 30 giugno può comunque rateizzare il debito, con decorrenza dal 30 giugno;
  • la rateizzazione del saldo Iva annuale con decorrenza 30 giugno riguarda solo ciò che residua dopo aver compensato il debito Iva con crediti di altre imposte.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION è approfondita altresì

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