12 Dicembre 2013

Sale la tassazione sulle attività finanziarie detenute all’estero

di Nicola Fasano
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Sale l’asticella dell’ivafe nel 2014. Secondo il disegno di legge di stabilità, all’esame del Parlamento, è previsto l’aumento per il periodo di imposta 2014 dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero dall’attuale 1,5 per mille al 2 per mille (per il 2012 era pari all’1 per mille). La modifica è conseguente all’innalzamento, sempre nella misura del 2 per mille, dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari (previsto dallo stesso ddl di stabilità) di cui l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero rappresenta l’omologo. Solo che mentre l’imposta di bollo viene applicata direttamente dall’intermediario finanziario residente presso cui è detenuto il prodotto (o che lo gestisce), l’ivafe viene autoliquidata dal contribuente in dichiarazione (quadro RM del modello Unico). Nessun incremento invece è previsto per conti correnti e libretti di risparmio per cui continuerà ad applicarsi l’imposta in misura fissa di 34,20 euro (nessuna imposta è dovuta nel caso in cui la giacenza media annuale è inferiore ai 5.000 euro).

In attesa degli ultimi passaggi parlamentari della legge di stabilità, ricordiamo che sono tenuti al pagamento dell’ivafe le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che possiedono attività finanziarie all’estero. Va evidenziato che, a differenza della compilazione del quadro RW, nessuna esenzione è prevista fra l’altro per i dipendenti che lavorano in via continuativa all’estero, in Paesi limitrofi all’Italia.

Secondo l’Agenzia delle entrate, sono soggetti a ivafe i seguenti investimenti (cfr. circolare 28/E del 2012):

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;-
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza (obbligatoria o complementare) organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.

La base imponibile ai fini dell’Ivafe, quindi, è in prima battuta differente rispetto al valore da inserire nel quadro RW, dove, si deve fare riferimento al costo storico di acquisto e, solo in mancanza di questo, al valore normale eventualmente documentato da una perizia. I prossimi provvedimenti attuativi del “nuovo” monitoraggio fiscale delineato dalla l. n. 97/2013 potrebbero essere la sede opportuna per semplificare gli adempimenti dichiarativi, allineando i valori.

Vale la pena di segnalare, infine, che nessun “adeguamento” è previsto invece per, l’altra patrimoniale, quella sugli immobili esteri, ossia l’IVIE che, in linea di principio, rappresenta l’omologa dell’IMU. Così, per esempio, l’abitazione principale all’estero del soggetto fiscalmente residente in Italia continua a essere assoggettata a imposta (seppur con l’aliquota ridotta dello 0,4%), nonostante l’abolizione, quanto meno per il 2013, dell’IMU sull’abitazione principale. Mentre per il 2014 si dovrà capire meglio come sarà delineata la nuova IUC una volta approvata definitivamente la legge di stabilità.