21 Maggio 2024

Sanabilità della procura dopo la Riforma Cartabia

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La procura alle liti, anche nel processo tributario, deve essere conferita nel rispetto di requisiti e modalità di cui all’articolo 83 c.p.c.

In via generale, la disposizione citata stabilisce che tale procura può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Più precisamente, la procura generale è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente (deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata), mentre la procura speciale è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale (può essere conferita anche oralmente, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo).

Con specifico riferimento al processo tributario, occorre fare riferimento all’incarico di assistenza tecnica di cui all’articolo 12, D.Lgs. 546/1992, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto, secondo cui i giudici tributari applicano le norme previste dal D.Lgs. 546/1992 e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.

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