24 Febbraio 2023

Sanatoria parziale per i rilievi da pvc sull’utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel corso dell’annuale incontro con la stampa specializzata – Telefisco 2023 – le Entrate, rispondendo ad un quesito posto, richiamando quanto contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n. 188987/2022, e prendendo atto del dettato normativo di riferimento – articolo 5, comma 12, D.L. n. 146/2021, conv. con modif. dalla L. 215/2021 – che non individua una disciplina specifica per il riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo contestati con processi verbali di constatazione consegnati dopo il 22 ottobre 2021, hanno riconosciuto la possibilità di effettuare una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei medesimi pvc, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione.

Come è noto, l’articolo 5, comma 7, D.L. 146/2021, conv. con modif. dalla L. 215/2021, consente ai soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 – data di entra in vigore del D.L. 146/2021 – hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013, conv. con modif. dalla L. 9/2014, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – di effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini normativamente previsti.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata, quindi, ai soggetti che nei periodi d’imposta sopra indicati – e quindi, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1 -bis dell’articolo 3 del citato D.L. 145/ 2013, conv. con modif. dalla L. 9/2014 (norma che riconosce il credito d’imposta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del MEF del 04.09.1996), in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, L. 145/2018 (ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano).

La procedura di riversamento spontaneo può anche essere utilizzata dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

In forza di quanto disposto dal comma 9, dell’articolo 5, D.L. 146/2021, conv., con modif., dalla L. 215/2021, i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontanea introdotta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili (allo stato, l’importo da riversare deve essere pagato, senza possibilità di compensazione, entro il 16 dicembre 2023 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il: 16 dicembre 2023; 16 dicembre 2024; 16 dicembre 2025. Cfr. la risoluzione 34/E/2022, che ha istituito i relativi codici tributo).

Pertanto, come rilevato dalle Entrate nel corso di TeleFisco 2023, è il 22 ottobre 2021 la data spartiacque, in quanto:

  • per i processi verbali di constatazione consegnati fino al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione;
  • per i processi verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, il riversamento può essere parziale rispetto all’importo constatato, con possibilità di fruire della relativa rateazione.