Sanzionabile l’amministratore solo se ha agito nel proprio interesse
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Può essere irrogata la sanzione tributaria amministrativa all’amministratore della società soltanto se quest’ultimo ha agito nel proprio interesse esclusivo. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25135 depositata ieri, 10 novembre.
Il caso riguarda l’amministratore unico di una società cui erano state irrogate le sanzioni amministrative per omessa dichiarazione: pur risultando vittorioso in primo grado, la CTR confermava l’avviso di accertamento, ritenendo che l’amministratore fosse responsabile dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società, sebbene avesse cessato l’incarico alla data di scadenza del termine di presentazione.
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997, “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”: in ambito tributario vige quindi il principio, mutuato dal diritto penale, della responsabilità personale dell’autore della violazione.
Il successivo articolo 11 D.Lgs. 472/1997 prevede poi la responsabilità solidale della società nel cui interesse ha agito la persona fisica esecutrice della violazione.
Tuttavia, l’articolo 7, comma 1, D.L. 269/2003 ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica.
La disposizione da ultimo richiamata trova applicazione soltanto nel caso in cui la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società (dotata di personalità giuridica) amministrata e rappresentata; se, invece, l’amministratore/rappresentante della società con personalità giuridica ha agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando quindi la società stessa come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari, non trova applicazione l’articolo 7 D.L. 269/2003, venendone meno la ratio stessa.
La CTR, quindi, per poter qualificare legittime le sanzioni irrogate all’amministratore, avrebbe dovuto verificare se lo stesso aveva utilizzato la società quale mero schermo per sottrarsi alle sue responsabilità.
Sul punto si è recentemente espressa anche, con orientamento conforme, la stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12334 del 19.05.2019.
Pure quest’ultima pronuncia riguardava l’amministratore di una società, al quale erano state irrogate le sanzioni amministrative per l’omesso versamento dell’Iva.
In questo caso, però, veniva ritenuto sanzionabile l’amministratore, considerato che “la quasi totalità degli acquirenti di immobili avevano evidenziato di avere effettuato pagamenti superiori a quelli dichiarati, non a favore della società venditrice (OMISSIS) s.r.l. ma a favore di (OMISSIS)…il quale incassava parte delle somme scaturenti dalla vendita degli appartamenti invece di farli incassare dalla Società”.
Restando fermo quanto appena esposto con riferimento alle società dotate di personalità giuridica, alcune precisazioni s’impongono, infine, con riferimento alle società senza personalità giuridica, per le quali lo stesso articolo 11 D.Lgs. 471/1997 prevede la responsabilità solidale delle società per le sanzioni amministrative irrogate alla persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa nell’interesse della società rappresentata/amministrata.
Al contrario, nel caso in cui la persona fisica abbia agito per il proprio interesse personale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica.