19 Dicembre 2017

Sanzione per ritardati o omessi versamenti

di EVOLUTION
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Il titolo II del D.Lgs. 471/1997 conclude di fatto il quadro delle “sanzioni non penali in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e riscossione”, con un blocco di tre articoli dedicati alle violazioni commesse nell’ambito della riscossione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Sanzioni”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la sanzione applicabile nel caso di ritardati o omessi versamenti.

Il primo comma dell’articolo 13 prevede una sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati a carico di “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati”.

La disposizione sanziona in questo modo qualunque genere di omissione o ritardo nei versamenti che sono accomunati dal fatto di risultare dalla dichiarazione, vale a dire di essere indicati dallo stesso contribuente all’interno di un modello dichiarativo.

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