Sanzioni da infedele dichiarazione imputabili anche agli accomandanti
di Laura FavaNon possono ritenersi esenti da colpa i soci accomandanti, in virtù della mera “qualità” di socio che rivestono, per l’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di gestione, direzione e controllo dell’attività sociale da parte dei soci accomandatari, essendo essi destinatari di obblighi di vigilanza e di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, di consultazione dei documenti contabili, nonché titolari del diritto a ottenere il rendiconto dell’attività sociale, ai sensi dell’articolo 2320 cod. civ..
Il divieto di immistione nell’amministrazione della Sas e la preclusa, in linea di principio, possibilità di agire nei rapporti esterni limitano fortemente la partecipazione all’attività d’impresa dei soci accomandanti, i quali possono comunque trattare, ma solo in forza di una procura speciale, gli affari in nome e per conto della società, possono prestare la loro opera, pur sempre non in maniera autonoma bensì sotto la direzione dei soci accomandatari e, se l’atto costitutivo lo prevede, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni ovvero compiere atti di ispezione e di controllo, pur sempre nei limiti loro imposti dal divieto di ingerenza nell’amministrazione della società.




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