Sanzioni da inadempimenti connessi al reverse charge
di Alessandro BonuzziIl comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997, così come modificato ad opera del D.Lgs. 158/2015, regola la sanzione amministrativa applicabile al cessionario/committente, soggetto passivo d’imposta, che non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi a operazioni da assoggettare al sistema dell’inversione contabile.
La disposizione riguarda le violazioni commesse dall’acquirente, sia nell’ipotesi in cui egli debba emettere autofattura (ad esempio quando l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il cedente/prestatore è un operatore economico extra-Ue), sia quando trova applicazione il meccanismo dell’integrazione della fattura ricevuta dal cedente/prestatore (ad esempio quando l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il cedente/prestatore è un operatore economico Ue).
In tali ipotesi il cessionario/committente è colpito:
- con una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, se, pur essendosi verificata l’omissione degli adempimenti connessi all’inversione contabile, l’operazione risulta comunque dalla contabilità;
- con una sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro, se l’operazione non risulta dalla contabilità.
Nella seconda, più grave, circostanza occorre individuare il corretto ammontare dell’imponibile da utilizzare come base di calcolo della sanzione. Sul punto è intervenuta la circolare AdE 16/E/2017 specificando che a tale fine restano valide le indicazione fornite con la risoluzione AdE 140/E/2010, secondo cui “la violazione, concernente l’irregolare assolvimento dell’Iva a causa dell’erronea applicazione del regime dell’inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell’imposta relativa alle operazioni attive da « assolvere »”.
Alla luce di ciò, la circolare AdE 16/E/2017 afferma che “la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all’importo complessivo dell’imponibile relativo alle operazioni soggette all’inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l’irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate”.
Qualora l’omissione degli adempimenti connessi al reverse charge comporti anche un’infedele dichiarazione oppure un’indebita detrazione Iva da parte del cessionario/committente soggetto passivo d’imposta, trovano altresì applicazione le ordinarie sanzioni previste, rispettivamente, in caso di:
- dichiarazione infedele (articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997) e
- illegittima detrazione dell’Iva (articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997),
così come espressamente stabilito dal comma 9-bis in esame.
Pertanto, se per effetto dell’omessa doppia registrazione, da effettuare nelle ipotesi di inversione contabile, non emerge l’Iva a debito connessa all’indetraibilità – anche parziale – dell’imposta, si rende applicabile, oltre alla sanzione “da 9-bis”, anche la sanzione da indebita detrazione e da infedele dichiarazione.
La sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile, oltre alle sanzioni da indebita detrazione e da infedele dichiarazione, laddove ne ricorrano le condizioni, si applica anche quando il cessionario/committente omette di regolarizzare un’operazione soggetta a reverse charge. Ciò si verifica quando:
- il cedente/prestatore non ha emesso il documento fiscale entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione oppure ha inviato una fattura irregolare e,
- dal canto suo, il cessionario/committente non ha informato l’Ufficio competente entro il 30° giorno successivo, provvedendo entro lo stesso termine a emettere la fattura, o a regolarizzarla, nonché ad assolvere l’imposta mediante l’inversione contabile.
In tal caso, la misura dal 5 al 10% opera in luogo di quella più elevata – pari al 100% dell’imposta – prevista dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997, la quale riguarda esclusivamente la mancata regolarizzazione di operazioni non soggette a reverse charge.
Si evidenzia, infine, che il cedente/prestatore, per le violazioni commesse in relazione alle operazioni soggette all’inversione contabile, è colpito con la sanzione dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati (o non registrati) di cui al comma 2 dell’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997.