7 Maggio 2018

Sanzioni Intra acquisti a campo ridotto

di EVOLUTION
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In linea generale sono obbligati alla presentazioni degli elenchi Intrastat tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni con controparti Ue.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sugli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni di natura statistica.

Per le violazioni Intrastat di natura statistica, l’omissione (o l’inesattezza) dei dati comporta l’applicazione di una sanzione prevista dall’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995 con rinvio all’articolo 11, D.Lgs. 322/1989, nelle seguenti misure:

  • da L. 400.000 (€ 206) a L. 4.000.000 (€ 2.065) per le violazioni commesse da persone fisiche;
  • da L. 1.000.000 (€ 516) a L. 10.000.000 (€ 5.164) per le violazioni commesse da società od enti.

Con l’articolo 25, D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) è stato riscritto l’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, fermo restando il rinvio alle sanzioni del citato articolo 11.

In particolare, nella versione in vigore dal 13/12/2014, l’applicazione delle sanzioni per omissione o inesattezza viene circoscritta ai soli operatori che rientrano nell’elenco delle indagini statistiche per le quali la mancata fornitura è oggetto di sanzione (da non confondere con l’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta previsto dal Programma statistico nazionale) emanato annualmente ai sensi dell’articolo 7 e 13 del D.Lgs. 322/1989.

Gli acquisti e le cessioni di beni con i Paesi Ue (sistema Intrastat) inclusi nell’Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 (Aggiornamento 2018 avvenuto con D.P.R. 31 gennaio 2018) per i quali la mancata fornitura dei dati è sanzionabile in quanto configura violazione dell’obbligo di risposta, riguardano solo “gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro” (in tal senso anche circolare AdE 31/E/2014, § 16 a commento delle novità introdotte dall’articolo 25, D.Lgs. 175/2014).

Eventuali sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello Intra mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso.

Non è più prevista la riduzione alla metà dei limiti edittali delle sanzioni nel caso di rimozione delle omissioni e inesattezze entro il termine (non inferiore a 30 giorni) fissato dall’Ufficio.

Si precisa, poi, che alle violazioni statistiche non è applicabile il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 e quindi, nel caso di omessa/ritardata presentazione dell’elenco, non va effettuato alcun versamento aggiuntivo rispetto a quello previsto per il ravvedimento fiscale.

Infine, pare utile tener conto della seguente riflessione.

Atteso che le semplificazioni recate dall’articolo 13, comma 4-quater, del D.L. 244/2016 e dal relativo provvedimento AdE n. 194409/2017 hanno limitato l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari:

  • di beni, con riferimento ai periodi mensili, quando l’ammontare totale trimestrale è uguale o superiore a 200.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, e
  • di servizi, con riferimento ai periodi mensili, quando l’ammontare totale trimestrale è uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti,

ai soli fini statistici, applicandosi in tal caso la predetta soglia di 750.000 euro, a rigor di logica al di sotto di tale limite le violazioni riguardanti i modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater non dovrebbero essere sanzionate.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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