Sanzioni Intra acquisti a campo ridotto
di EVOLUTIONPer le violazioni Intrastat di natura statistica, l’omissione (o l’inesattezza) dei dati comporta l’applicazione di una sanzione prevista dall’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995 con rinvio all’articolo 11, D.Lgs. 322/1989, nelle seguenti misure:
- da L. 400.000 (€ 206) a L. 4.000.000 (€ 2.065) per le violazioni commesse da persone fisiche;
- da L. 1.000.000 (€ 516) a L. 10.000.000 (€ 5.164) per le violazioni commesse da società od enti.
Con l’articolo 25, D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni) è stato riscritto l’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, fermo restando il rinvio alle sanzioni del citato articolo 11.
In particolare, nella versione in vigore dal 13/12/2014, l’applicazione delle sanzioni per omissione o inesattezza viene circoscritta ai soli operatori che rientrano nell’elenco delle indagini statistiche per le quali la mancata fornitura è oggetto di sanzione (da non confondere con l’elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta previsto dal Programma statistico nazionale) emanato annualmente ai sensi dell’articolo 7 e 13 del D.Lgs. 322/1989.
Gli acquisti e le cessioni di beni con i Paesi Ue (sistema Intrastat) inclusi nell’Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 (Aggiornamento 2018 avvenuto con D.P.R. 31 gennaio 2018) per i quali la mancata fornitura dei dati è sanzionabile in quanto configura violazione dell’obbligo di risposta, riguardano solo “gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro” (in tal senso anche circolare AdE 31/E/2014, § 16 a commento delle novità introdotte dall’articolo 25, D.Lgs. 175/2014).
Eventuali sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello Intra mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso.
Non è più prevista la riduzione alla metà dei limiti edittali delle sanzioni nel caso di rimozione delle omissioni e inesattezze entro il termine (non inferiore a 30 giorni) fissato dall’Ufficio.
Si precisa, poi, che alle violazioni statistiche non è applicabile il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 e quindi, nel caso di omessa/ritardata presentazione dell’elenco, non va effettuato alcun versamento aggiuntivo rispetto a quello previsto per il ravvedimento fiscale.
Infine, pare utile tener conto della seguente riflessione.
Atteso che le semplificazioni recate dall’articolo 13, comma 4-quater, del D.L. 244/2016 e dal relativo provvedimento AdE n. 194409/2017 hanno limitato l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari:
- di beni, con riferimento ai periodi mensili, quando l’ammontare totale trimestrale è uguale o superiore a 200.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, e
- di servizi, con riferimento ai periodi mensili, quando l’ammontare totale trimestrale è uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti,
ai soli fini statistici, applicandosi in tal caso la predetta soglia di 750.000 euro, a rigor di logica al di sotto di tale limite le violazioni riguardanti i modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 quater non dovrebbero essere sanzionate.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |