Sanzioni relative a comunicazioni, questionari e inviti
di EVOLUTIONLe sanzioni contemplate dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 hanno ad oggetto violazioni collegate con adempimenti che vengono tendenzialmente realizzati al di fuori delle dichiarazioni presentate.
In particolare, il primo comma dell’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede la comminazione di una sanzione fissa, ricompresa tra 250 e 2.000 euro, in presenza delle seguenti violazioni:
- omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, anche se non richiesta dall’Amministrazione finanziaria oppure l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
- mancata restituzione di questionari oppure loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- inottemperanza all’invito a comparire richiesto dall’Amministrazione finanziaria.
In ordine all’ipotesi di cui alla lettera a), si rileva come l’ampia dicitura utilizzata dal legislatore riconduca nell’ambito operativo della disposizione una vastissima gamma di adempimenti completamente slegati tra di loro, anche perché il destinatario della comunicazione non deve necessariamente essere un ufficio finanziario.
Solo per fare qualche esempio, sono state ricondotte all’interno della previsione in esame la mancata, tardiva o irregolare trasmissione delle certificazioni dei sostituti d’imposta (C.M. 23/1999, cap. III, par. 4.2) ai soggetti sostituiti, la mancata o tardiva presentazione della comunicazione dati IVA (circolare AdE 6/E/2002, par. 11.1) ovvero, quando l’adempimento era ancora richiesto nell’ambito della detrazione per le spese di risparmio energetico, la mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate della prosecuzione dei lavori in due diversi periodi d’imposta (circolare AdE 21/E/2010, par. 3.5; per l’abrogazione di tale obbligo, cfr. invece circolare AdE 31/E/2014).
Le altre due ipotesi di cui sub lettere b) e c) attengono sostanzialmente ai questionari o agli inviti notificati al contribuente (o a terzi) ai sensi degli articoli 32 del D.P.R. 600/1973 e 51 del D.P.R. 633/1972.
Incidentalmente si ricorda che, al di là di questa (peraltro contenuta) sanzione, i citati articoli 32 e 51 prevedono delle conseguenze sostanziali ben più gravi in presenza di comportamenti reticenti.
Infatti, giusto il disposto del quarto comma dell’articolo 32 richiamato (cui rinvia espressamente l’ultimo comma dell’articolo 51), “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Si precisa inoltre, con particolare riguardo agli inviti, che non è sanzionabile l’inottemperanza all’invito a comparire previsto, nell’ambito dell’accertamento con adesione, dall’articolo 5 del D.Lgs. 218/1997 (cfr. C.M. 23 cit., cap. III, par. 4.1).
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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