Scade il 27 dicembre il termine per ottenere l’idoneità delle biglietterie automatizzate
di Luca CaramaschiIn un contesto nel quale le disposizioni di contrasto al fenomeno epidemiologico Covid-19 hanno certamente reso la tematica non così critica (stante il contingentamento dei posti da occupare in occasione di manifestazioni e/o spettacoli), occorre comunque tenere presenti le disposizioni che l’Agenzia delle entrate ha introdotto di recente per contrastare il fenomeno del cosiddetto “secondary ticketing”, ossia la vendita di titoli di accesso relativi ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.
È noto come, in questo che può definirsi un mercato parallelo, si siano riscontrati fenomeni di rivendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale (un fenomeno di vero e proprio “bagarinaggio”, giusto per utilizzare un termine noto ai più).
Sul tema è importante ricordare come sia prossima una scadenza – il 27 dicembre 2020 – entro la quale i gestori di biglietterie automatizzate dovranno ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata.
È quanto ha previsto il Provvedimento direttoriale prot. n. 129039 del 12.03.2020 che ha portato da 9 a 18 mesi il termine in origine previsto dal precedente Provvedimento direttoriale prot. n. 223774 del 27.06.2019. Infine, è della scorsa estate la risposta all’interpello n. 212 del 13 luglio 2020 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni agli operatori del settore nei casi di cambio sede dell’evento.
Il contrasto al fenomeno del c.d. “secondary ticketing”
Con l’articolo 1, commi 545 e 546, L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), sono state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare la pratica della vendita di titoli di accesso relativi ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.
Successivamente, il comma 545-bis (inserito dall’articolo 1, comma 1100, L. 145/2018 e, successivamente, modificato dall’articolo 4, comma 1, D.L. 59/2019 convertito dalla L. 81/2019) ha stabilito che “A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, (…), i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità , e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196“.
Vengono, tuttavia, esplicitamente esclusi da tale obbligo i titoli di accesso emessi in occasione di:
- attività degli spettacoli viaggianti;
- attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo;
- manifestazioni sportive.
Con il provvedimento direttoriale n. 223774/2019 vengono modificati i provvedimenti già emanati al fine di renderli coerenti con le disposizioni introdotte dalla L.232/2016 e L.145/2018 e quindi regolare il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate.
Con il successivo provvedimento n. 129039/2020 si provvede a:
- disporre l’estensione della procedura semplificata prevista dal punto 12.4 del provvedimento n. 223774/2019, che consente ai sistemi che siano già stati riconosciuti idonei dall’Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti (da ultimo quello del 4.3.2008) di dichiarare autonomamente l’idoneità al provvedimento, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità già riconosciuta, anche ai casi in cui l’idoneità sia necessaria per i soli adeguamenti della disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate. Detta semplificazione contribuisce a ridurre il numero di modelli di biglietteria automatizzata che necessitano di percorrere tutto l’iter di richiesta di idoneità prevista dal punto 14.1 del provvedimento n. 223774/2019;
- prorogare di ulteriori 9 mesi (e quindi, al 27 dicembre 2020) il termine entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. Proroga che viene disposta al solo fine di consentire agli Enti Certificatori di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, sulla base delle richieste pervenute, risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti dal provvedimento n. 223774/2019 (in assenza di tale certificazione non è possibile perfezionare il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi ai sensi dello stesso provvedimento e, conseguentemente, l’Agenzia attiva il processo di revoca delle carte di attivazione per tutti i titolari di biglietteria automatizzata che non siano in possesso di una biglietteria idonea ai sensi dello stesso provvedimento).
Adempimenti nei casi di cambio sede dell’evento
Il richiamato provvedimento direttoriale n. 223774/2019, oltre a quanto evidenziato in precedenza, stabilisce anche le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita di titoli d’ingresso nominativi o il cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.
In particolare, si prevede che la rimessa in vendita o il cambio nominativo siano consentiti al relativo intestatario e all’acquirente – quest’ultimo solo se preventivamente registrato – che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell’intestatario e il relativo sigillo fiscale.
A tal proposito, mentre la procedura di cambio utilizzatore prevede l’annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato, la rimessa in vendita si sostanzia, invece, nell’offerta al pubblico del titolo di cui l’acquirente o l’utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria.
Detta offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili.
In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l’indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente.
Sul tema, è con la risposta all’interpello n. 212/2020 che l’Agenzia ritiene che:
- nel caso di vendita di biglietti non nominativi – per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori – l’istante dovrà obbligatoriamente comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato;
- al contrario, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, l’Agenzia – in un’ottica di semplificazione – ritiene che i titoli di accesso possano essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.