Scade il 29 luglio il termine per il ravvedimento della dichiarazione Iva
di Federica FurlaniDecorso il termine – 30 aprile 2019 – per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’esercizio 2018, come possiamo rimediare alla mancata trasmissione della stessa entro il termine previsto?
L’omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al ravvedimento operoso, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997.
Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione.
Di conseguenza la dichiarazione tardiva, ovvero quella presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerata a tutti gli effetti valida, ferma restando l’applicazione della sanzione dovuta.
Scade pertanto il prossimo 29 luglio 2019 il termine per il ravvedimento operoso sulla dichiarazione Iva 2019, che si perfeziona:
- presentando la dichiarazione stessa, senza particolari annotazioni sul frontespizio;
- versando la sanzione ridotta pari a € 25 euro (1/10 di € 250) utilizzando il codice tributo “8911”.
Dopo 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti omessa, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.
Se il ritardo nella trasmissione della dichiarazione è attribuibile al contribuente, e l’intermediario ha quindi assunto l’impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 3 maggio), tale data dovrà essere indicata come “data dell’impegno” sul frontespizio della dichiarazione e l’intermediario dovrà avere cura nell’effettuare l’invio entro un mese dall’assunzione dell’impegno.
Nel contempo il contribuente provvederà al versamento della sanzione di € 25 per la dichiarazione presentata in ritardo.
Se invece l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione nei termini ma poi, per i più svariati motivi, non vi abbia provveduto, oltre alla regolarizzazione con pagamento delle sanzioni da parte del contribuente, l’intermediario deve regolarizzare con autonomo ravvedimento anche la propria violazione di tardiva trasmissione telematica.
In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all’intermediario stesso, della sanzione ridotta pari a € 51 utilizzando il codice tributo “8924”.
Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile correggere o integrare la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando l’apposita casella del frontespizio “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria.
Per quanto riguarda i termini, l’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 prevede che la dichiarazione Iva può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, e quindi sia in caso di integrativa a favore del Fisco sia a favore del contribuente, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l’accertamento (articolo 57 D.P.R. 633/1972), ovvero entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (31.12.2024).
Per quanto riguarda l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esso può essere:
- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale;
- utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie;
- chiesto a rimborso, se sussistono i requisiti;
a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo all’anno, ovvero 30 aprile 2020.
Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ovvero oltre il 30 aprile 2020, il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, o chiesto a rimborso se sussistono i requisiti.
Se, ad esempio la dichiarazione Iva integrativa 2019 venisse presentata nel periodo 1° maggio 2020 – 31 dicembre 2020, nella dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa, ovvero la dichiarazione Iva 2021, andrà indicato nel quadro VN il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa 2019 e non chiesto a rimborso. Credito che sarà compensabile dal 1° gennaio 2021.