Scade il 31 marzo il termine per comunicare le variazioni EAS
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Il prossimo 31 marzo scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello per la comunicazione dei dati rilevanti degli enti associativi (mod EAS). La scadenza riguarda esclusivamente quei soggetti per i quali nel corso del 2013 si sono verificate delle variazioni rispetto ai dati trasmessi in precedenza.
Sono previsti casi di esonero dall’obbligo di comunicazione delle variazioni: nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS si legge infatti che “non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.
In pratica, la comunicazione non deve essere nuovamente inviata qualora siano modificati gli elementi quantitativi relativi ai proventi per l’attività di sponsorizzazione o pubblicità (punto 20), all’ammontare delle entrate medie degli ultimi tre esercizi (punto 23), al numero degli associati (punto 24) all’importo delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (punti 30 e 31). Oltre a questo, il modello non deve essere (ri)presentato qualora si sia modificata la circostanza che l’ente si avvalga o meno di messaggi pubblicitari per la diffusione di propri beni e servizi (punto 21).
L’Agenzia delle Entrate ha poi diramato la risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010 appositamente per chiarire che l’obbligo di presentazione del modello EAS non è necessario nel caso di informazioni già in possesso della pubblica Amministrazione. Nello specifico, la presentazione di un nuovo modello EAS non è necessario quando le informazioni relative alle variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all’ente (variazione di indirizzo, di denominazione ecc.), siano già state comunicate all’Agenzia delle Entrate con il modello AA5/6 per in soggetti non titolari di partita IVA ovvero con il modello AA7/10 per i titolari di partita IVA.
Si ricorda, inoltre, che per determinate categorie di soggetti è previsto l’invio del modello in forma “semplificata”, cioè limitandosi a compilare, oltre alla sezione dedicata ai dati dell’ente e del suo rappresentante legale, le informazioni contenute nei punti 3, 4, 5, 6, 25, 26, 20 (solo per le società e associazioni sportive dilettantistiche). Come più sopra visto, l’eventuale modifica dell’informazione contenuta nel punto 20 non comporta l’obbligo di trasmettere nuovamente il modello. Per il resto, le informazioni contenute nei punti 3, 4, 5 e 6 riguardano aspetti “strutturali” del soggetto, in quanto sono relative al fatto che l’ente abbia o meno personalità giuridica, che abbia o meno articolazioni territoriali o funzionali o che a sua volta sia o meno un’articolazione territoriale o funzionale di un altro ente e che sia o meno affiliato a federazioni o gruppi. Anche le informazioni contenute nei punti 25 e 26 (settore di intervento e tipologie di attività svolte) sono strettamente collegate alla essenza stessa del soggetto. Nella sostanza, quindi, è molto difficile che queste informazioni si modifichino nel corso del tempo – a meno di modifiche strutturali “importanti” del soggetto-: è quindi più che mai verosimile che chi compila il modello in forma semplificata non sia mai tenuto a rinnovarne la trasmissione telematica.
E ciò anche se dovesse cambiare anche l’intero Consiglio Direttivo. Come detto, infatti, tra le informazioni che le associazioni abilitate a trasmettere il modello in forma semplificata devono fornire non c’è quella contenuta nel punto 27, dove si chiede di indicare il codice fiscale degli “amministratori”. Non è mai stato chiarito se con tale termine si volesse intendere la necessità di fornire i dati di tutti i componenti il Consiglio Direttivo o solo di coloro a cui sia attribuita la rappresentanza legale dell’ente. In ogni caso, nell’ipotesi di variazione l’associazione non potrà fare valere la presentazione del modello AA7/10 (o AA5/6) dove vengono indicati i dati di un’unica persona. Se cambiano i consiglieri (e posto che tale termine sia considerato equivalente a quello di amministratori) il modello EAS dovrà essere nuovamente presentato (e compilato integralmente, anche nei dati non variati).
Veniamo quindi al capitolo sanzioni chiedendoci, in particolare, cosa succede se, presentato tempestivamente il “primo” modello EAS, non vengano poi comunicate le successive variazioni. Posto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.L. n.185/2008 (che ha istituto l’obbligo di presentare il modello) le agevolazioni vengono riconosciute agli enti associativi che provvedono alla (prima) trasmissione telematica, si osserva come il dettato normativo non si esprima mai in merito all’obbligo di comunicare le variazioni intervenute. Solo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello EAS è stato previsto l’obbligo di comunicare anche le variazioni. Si potrebbe obiettare che l’obbligo di comunicare le variazioni discende dalla necessità di fornire un’informazione tempestiva e corretta. Vista la rilevanza delle eventuali conseguenze da inadempimento sarebbe però necessaria una precisa (e ufficiale) presa di posizione sul punto.
Si ritiene, in ogni caso, che anche per l’omesso invio della comunicazione delle variazioni al modello EAS valga la remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012. Anche su questo punto, però, un chiarimento ufficiale non guasterebbe….