In scadenza la richiesta del rimborso dell’Iva assolta in Paesi Ue
di Viviana GrippoCome ogni anno il 30 settembre – quindi per quest’anno il termine slitta al 2 ottobre – scade il termine per richiedere da parte delle aziende il rimborso dell’Iva assolta in altri Stati membri della Comunità. Ci riferiamo al disposto della Direttiva 2008/9/UE e dell’articolo 38-bis.1 D.P.R. 633/1972 che, unitamente al correlato provvedimento direttoriale datato 1° aprile 2010, hanno stabilito le regole da seguire per vedersi rimborsata l’Iva versata in altri Paesi Ue.
La procedura ha natura esclusivamente telematica ed è attivabile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso; la data ultima per la richiesta corrisponde al 30 settembre (pertanto, al 2/10/2017 si chiuderà il canale di rimborso relativo al 2016).
L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta all’Agenzia delle Entrate, questa provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.
Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.
In presenza di cause ostative l’ufficio delle Entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.
Contabilmente occorrerà agire come segue.
Dapprima si rileverà l’acquisto da parte del contribuente del bene o del servizio fruito nello Stato membro, registrando, come di usuale, il debito verso il fornitore ed il costo, ma sostituendo all’Erario un credito verso lo Stato Ue.
Diversi | a | Debiti verso Fornitori esteri | ||
Costi per allestimento fiere | ||||
Credito verso Stato estero |
Il conto Credito verso Stato estero accoglierà l’importo relativo all’Iva. Successivamente si dovrà eseguire il pagamento del debito verso il fornitore versando in tale circostanza anche l’Iva estera:
Debiti verso Fornitori esteri | a | Banca c/c |
Al ricevimento del rimborso da parte dello Stato estero si provvederà a stornare il credito:
Banca c/c | a | Credito verso Stato estero |