29 Novembre 2016

In scadenza il versamento della prima rata per l’estromissione

di Laura Mazzola
Scarica in PDF

Scade domani il termine per il pagamento della prima rata, pari al 60 per cento, dell’imposta sostitutiva dovuta per l’operazione di estromissione degli immobili strumentali dall’attività d’impresa.

Si rammenta, in merito, che l’estromissione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Irap pari all’8 per cento della differenza, cosiddetta “plusvalenza”, tra il valore normale del bene ed il suo valore fiscale.

Il valore normale può essere rappresentato, alternativamente, dal valore di mercato, di cui all’articolo 9 del Tuir, ovvero dal valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente previsto ai fini dell’imposta di registro, di cui all’articolo 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986:

  1. di 40,8 per i fabbricati iscritti nella categoria C/1 e nel gruppo E;
  2. di 60 per i fabbricati iscritti nelle categoria A/10 e nel gruppo D;
  3. di 120 per i fabbricati iscritti nel gruppo A “non prima casa” (esclusa la categoria A/10) e nel gruppo C (esclusa la categoria C/1);
  4. di 110 per i fabbricati iscritti nel gruppo A “prima casa”;
  5. di 140 per i fabbricati iscritti nel gruppo B.

Diversamente, il valore fiscale corrisponde alla differenza tra il costo storico di acquisto dell’immobile e l’importo degli ammortamenti dedotti fiscalmente fino al periodo d’imposta 2015 compreso, tenendo conto anche di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24 di pagamento compilato, all’interno della “Sezione Erario” come segue:

  • “codice tributo”: 1127 denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – art. 1, comma 121, Legge 208/2015”;
  • “anno di riferimento”: 2016.

Il campo “rateazione/regione/prov/mese rif” non deve essere compilato.

Le rate dovute, pari al 60 per cento entro il 30 novembre ed al 40 per cento entro il 16 giugno 2017, non possono essere rateizzate, come invece avviene per il saldo ed il primo acconto delle imposte sui redditi.

Risulta in ogni caso possibile avvalersi, nell’ipotesi di versamento tardivo e/o insufficiente, del ravvedimento operoso.

Si rileva, infine, che l’operazione si considera perfezionata, come affermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 26/E/2016, con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori relativi ai beni estromessi e dell’imposta sostitutiva. Tale indicazione, quindi, dovrà essere inserita all’interno del modello Unico 2017 da presentarsi il prossimo anno.

Dottryna