Scaldabagno a pompa di calore e termostufa a pellet “insieme” al 110%
di Sergio PellegrinoCinque nuove risposte ad istanze di interpello in materia di superbonus pubblicate nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Quattro di queste sono dedicate all’accesso all’agevolazione da parte di soggetti non residenti.
Di diverso tenore, invece, la risposta n. 600, che affronta il caso della sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una termostufa a pellet in un edificio unifamiliare e della possibilità di fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute.
Per poter beneficiare dell’agevolazione in relazione agli interventi di efficientamento energetico, come è noto, è necessario effettuare almeno uno degli interventi trainanti individuati dal primo comma dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, vale a dire un intervento di isolamento termico ovvero di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.
L’intervento trainante, unitamente a quelli trainati, deve garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche per l’edificio, da misurarsi attraverso il confronto fra APE ante-intervento e APE post-intervento.
Nel caso in esame, l’installazione di uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria può essere fatto rientrare da parte dell’istante tra gli interventi trainanti di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 119, con il limite di spesa, fissato dalla stessa norma, di 30.000 €.
Non altrettanto, evidentemente, può dirsi in relazione all’installazione della termostufa a pellet, che non ricade, invece, nell’ambito oggettivo individuato dalla lettera c) del primo comma.
Va verificata, quindi, la possibilità di farla rientrare fra gli interventi trainati, in virtù della previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 119, che legittima l’applicazione della detrazione “potenziata” al 110% per tutti gli interventi di efficienza energetica individuati dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013.
La termostufa a pellet, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, è ricompresa nell’ambito del comma 2-bis della norma, che stabilisce che “La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro”.
L’installazione della termostufa a pellet godrebbe, quindi, “normalmente” della detrazione prevista nell’ambito della disciplina dell’ecobonus, consentendo al soggetto che realizza l’intervento di beneficiare di una detrazione del 50%, fino ad un importo massimo di 30.000 €, da fruire in quote costanti in 10 periodi di imposta.
Nel momento in cui, però, essa viene effettuata “congiuntamente” ad un intervento trainante – intendendosi con tale accezione il sostenimento della spesa nell’intervallo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori dell’intervento trainante -, può beneficiare del superbonus, con la detrazione al 110% e il “recupero” in 5 periodi di imposta.
Il limite di spesa deve essere ricavato partendo dalla detrazione massima prevista dalla disciplina dell’ecobonus e dividendo tale importo per 1,1: ammonta, quindi, a 27.272,73 €.