Scambio automatico di informazioni in ambito CRS e beneficiari del trust
di Ennio VialÈ operativo, oramai da diversi anni, il “famoso” CRS, Common Reporting Standard. Si tratta di uno standard comune adottato in ambito OCSE in applicazione dello scambio automatico di informazioni finanziarie tra le varie Giurisdizioni partecipanti.
Lo standard prevede l’obbligo, per le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti al sistema CRS, di scambiarsi, in via automatica, i dati relativi ai “conti finanziari” detenuti da soggetti non residenti nei vari Paesi, che vengono trasmessi annualmente dalle istituzioni ed entità finanziarie quali Banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni e così via.
La scadenza per detta comunicazione da parte degli istituti finanziari all’Agenzia delleentrate italiana è il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai conti finanziari detenuti dai non residenti alla data del 31 dicembre dell’anno prima.
Le varie amministrazioni fiscali poi, entro il 30 settembre di ogni anno, ri-trasferiscono dette informazioni, riguardanti i vari soggetti non residenti alle rispettive autorità competenti nelle Giurisdizioni partecipanti.
È proprio grazie a questo scambio automatico che l’Agenzia Entrate, infatti, trasmette le c.d. letterine di compliance per segnalare di esser venuta a conoscenza di un investimento finanziario estero in assenza di quadro RW presentato.
In termini “spicci”, lo scambio CRS opera come di seguito.
Tizio, fiscalmente residente in Italia, apre un conto corrente presso una banca svedese.
La banca svedese, in quanto istituzione finanziaria, è soggetto comunicante. Censisce Tizio come soggetto non residente in Svezia e comunica così alla propria Amministrazione Finanziaria, il saldo del conto di Tizio, la presenza di titoli nel portafoglio e eventuali proventi percepiti (dividendi, interessi, capital gain).
L’Amministrazione svedese, a sua volta, riporta i dati citati in una sorta di “banca dati” internazionale facendo sì che l’Amministrazione finanziaria italiana entri a conoscenza dell’esistenza di questo investimento estero.
Se, poi, viene verificato che Tizio non ha presentato il quadro RW, ecco che gli sarà recapitata la lettera di compliance che chiede di fornire chiarimenti in merito.
Ebbene, lo scambio CRS interessa in maniera importante anche i trust.
Questi ultimi, infatti, potrebbero, nel rispetto di determinati requisiti, essere essi stessi assimilabili a “entità di investimento”, ed in quanto tale effettuare le comunicazioni ai fini CRS in presenza di “reportable persons” residenti in un Paese diverso rispetto a quello di residenza del trust.
Se non risultano, invece, soddisfatti i requisiti per essere definito “entità di investimento” – e questo è il caso che si verifica maggiormente – il trust viene solitamente identificato, ai fini CRS, come Passive non financial entity.
In questo caso, quando il trust si rapporta con istituti finanziari, questi ultimi devono effettuare apposita due diligence identificando quelle che, ai fini CRS, sono ritenute “reportable persons”, ovvero disponente, trustee, guardiano e beneficiari se fiscalmente residenti in uno Stato diverso rispetto a quello dell’ente creditizio.
Pertanto, secondo la normativa CRS, quando un trust ente non commerciale, con disponente, trustee, guardiano e beneficiari residenti in Italia, apre un conto corrente e/o un portafoglio titoli presso una banca residente in uno Stato estero che comunica le informazioni ai fini CRS, tale Banca (EE) comunicherà all’Italia i seguenti dati.
Soggetti coinvolti nel trust | Dati da comunicare ai fini CRS dall’istituto finanziario | Dati da comunicare ai fini CRS da parte del trustee quando il trust è esso stesso “entità finanziaria” |
Disponente | · Valore totale del conto di cui è titolare il trust
· Valore dei proventi ricevuti sul conto |
· Valore totale del patrimonio del trust
· Valore dei pagamenti effettuati a favore del settlor nel corso dell’anno |
Beneficiario non discrezionale | · Valore totale del conto di cui è titolare il trust
· Valore dei proventi ricevuti sul conto |
· Valore totale del patrimonio del trust
· Valore dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario non discrezionale nel corso dell’anno |
Beneficiario discrezionale | · Valore dei proventi ricevuti sul conto | · Valore dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario discrezionale nel corso dell’anno (solo nell’anno in cui si verifica la distribuzione) |
Altri soggetti che esercitano un controllo (trustee/guardiano) | · Valore totale del conto di cui è titolare il trust
· Valore dei proventi ricevuti sul conto |
· Valore totale del patrimonio del trust
· Valore dei pagamenti effettuati a favore di tali soggetti nel corso dell’anno |
Come emerge dalla precedente tabella, che sintetizza la normativa CRS, ai fini dello scambio automatico giungeranno in Italia le informazioni in capo a tutti i soggetti coinvolti nel trust.
Giungeranno, quindi, all’Agenzia Entrate informazioni circa disponente, trustee e guardiano anche se trattasi di soggetti che, pur rivestendo la qualifica di titolari effettivi del trust, sono esonerati dalla compilazione del quadro RW, come confermato dall’Ufficio nella recente circolare 34/E/2022.
Sicuramente va accolto con interesse “l’allineamento” tra normativa CRS e monitoraggio fiscale, previsto proprio nella circolare 34/E/2022, ove l’Ufficio esonera dalla compilazione del quadro RW il “beneficiario non discrezionale” nell’anno in cui non riceve alcuna “attribuzione”, così come accade ai fini CRS.