Scambio di partecipazioni mediante conferimento
di Federica FurlaniCon le risposte alle istanze di interpello n. 314 e 315, del 7 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la tematica dello scambio di partecipazioni mediante conferimento, verificando la possibilità di applicazione alle fattispecie prospettate dagli Istanti dell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir, introdotto dal Decreto Crescita (articolo 11-bis D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019).
In particolare, il comma 2-bis estende il regime di realizzo controllato di cui al comma 2 del citato articolo anche alle ipotesi di conferimento di partecipazioni non di controllo, ma solamente qualificate, con l’obiettivo di favorire le operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta.
Come precisato dalla circolare 33/E/2010 non si tratta di un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma di un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. “regime a realizzo controllato”): le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono quindi valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in deroga al regime ordinario di cui all’articolo 9 Tuir in base al quale la plusvalenza è calcolata come differenza tra il valore normale delle partecipazioni conferite e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al socio, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria.
Pertanto, secondo il comma 2 bis dell’articolo 177 Tuir, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, co. 1, n. 1), cod. civ., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 177 Tuir (ossia il regime di realizzo controllato) trova comunque applicazione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
- le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
- le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Le due risposte dell’Agenzia delle Entrate hanno cura di precisare che “il riferimento al “conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate”.
Il comma 2-bis dell’articolo 177 Tuir sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.
Alla luce di queste considerazioni l’Agenzia, come peraltro già fatto con la risposta n. 229 dello scorso 28 luglio, ha negato l’applicabilità del regime di realizzo controllato ad entrambe le fattispecie prospettate negli interpelli, ovvero:
- conferimento contestuale di partecipazioni detenute in Alfa S.r.l. – pari complessivamente al 50% – da parte dell’Istante e dagli altri due soci in una newco (holding) dagli stessi interamente partecipata (risposta n. 314);
- conferimento contestuale di partecipazioni detenute in Alfa S.r.l. – pari complessivamente al 40% – da parte dell’ Istante e del socio B nella società Delta S.r.l. dagli stessi interamente partecipata (risposta n. 315);
per mancato rispetto del requisito previsto dalla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 177 Tuir: le partecipazioni non sono conferite in società interamente partecipate dal conferente.