Scambio d’informazioni nel contrasto all’evasione fiscale internazionale
di Marco BargagliLo scambio di informazioni tra i vari Stati è uno strumento investigativo di fondamentale importanza nel contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale.
Esistono particolari fonti normative che regolano lo scambio di informazioni a livello fiscale (Exchange of information for tax purposes) sia nell’ambito comunitario che con riguardo ai Paesi extra-UE.
Nello specifico, illustriamo di seguito le fonti comunitarie in materia di cooperazione fiscale internazionale:
- Direttiva 77/799/CEE, adottata in data 19 dicembre 1977, riguardante la mutua assistenza tra gli Stati membri nel campo delle imposte dirette;
- Direttiva 2011/16/UE, riguardante in generale la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- Regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Iva;
- Regolamento (UE) n. 389/2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise.
- Direttiva (UE) n. 2015/2376 datata 8 dicembre 2015 la quale, con decorrenza 1 gennaio 2017, ha modificato la precedente Direttiva 2011/16/UE (sarà ora possibile definire preventivamente alcune operazioni ad ampio respiro internazionale quali, ad esempio, le tematiche riguardanti i prezzi di trasferimento, ovvero quelle riguardanti la presenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato).
A livello domestico il legislatore ha introdotto l’articolo 60-bis del D.P.R. 600/1973, a mente del quale l’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell’articolo 2 della Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la sopra indicata Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Per effetto della normativa sopra indicata sarà possibile, ad esempio, notificare una richiesta di dati e notizie ad un soggetto economico residente in uno Stato UE, acquisendo le informazioni necessarie nel corso del controllo fiscale.
In merito, si precisa che la comunicazione dei dati e delle notizie deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di:
- due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, se le informazioni sono già in possesso dello Stato richiesto;
- sei mesi dal ricevimento della richiesta qualora, al fine di reperire i dati e le notizie richieste, si deve fare ricorso a specifiche indagini amministrative.
Inoltre, l’articolo 17 della Direttiva 2011/16/UE illustra i casi in cui gli Stati membri possono rifiutarsi di fornire informazioni, come di seguito evidenziato:
- qualora l’autorità richiedente non abbia esaurito tutte le fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare al fine di ottenere quanto richiesto senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei propri obiettivi;
- nel caso in cui l’acquisizione delle informazioni richieste sia contraria alla propria legislazione, ossia qualora lo Stato richiedente non sia in grado di fornire, se richieste, informazioni equivalenti;
- qualora i dati e notizie richieste possano comportare la divulgazione di un segreto commerciale, professionale o industriale, ovvero qualora la divulgazione dell’informazione trasmessa risulti contraria all’ordine pubblico.
In ambito extra-UE, le fonti in materia di scambio di informazioni sono così riassumibili:
- articolo 26 dell’OECD Model Tax Convention on Income and Capital e relativo Commentario;
- Modello di Tax Information Exchange Agreement, elaborato dall’OCSE con la finalità di agevolare la cooperazione fiscale internazionale e, nel contempo, definire uno standard di scambio di informazioni in linea con le raccomandazioni OCSE (for the purposes of the OECD’s initiative on harmful tax practices);
- Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters (Convenzione MAAT, nota anche come “Convenzione di Strasburgo del 1988”).
Lo strumento della cooperazione fiscale potrà consentire all’Amministrazione finanziaria di acquisire il necessario patrimonio informativo indispensabile per contrastare i principali fenomeni di evasione fiscale internazionale (aggressive tax planning), a titolo esemplificativo così riassumibili:
- applicazione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche (la c.d. disciplina in tema di esterovestizione, ex articoli 2, 5 e 73 del Tuir, nonché ex articolo 4, par. 3 Modello OCSE);
- rapporti economici e commerciali intercorsi con società consociate estere rilevanti ai fini della disciplina del transfer pricing (ex articolo 110, comma 7, del Tuir, nonché ex articolo 9 Modello OCSE);
- profili di tassazione della stabile organizzazione di un soggetto non residente sul territorio dello Stato (articolo 162 del Tuir, nonché ex articolo 5, 7 Modello OCSE) e regime di branch exemption (articolo 168-ter del Tuir);
- ipotesi di interposizione fittizia di mere “conduit companies”, nell’ambito del fenomeno denominato treaty shopping (articoli 10, 11, 12 Modello OCSE, direttiva interessi-canoni ex articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973);
- tassazione integrale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali (ex articolo 89, comma 3, del Tuir).