12 Novembre 2014

Scatta la sanzione per la compensazione dell’Iva chiesta a rimborso

di Alessandro Bonuzzi
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Sanzionato al 30 per cento l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza di credito Iva infrannuale già richiesto a rimborso senza prima aver operato la rettifica della relativa istanza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 99/E di ieri.

L’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/72 prevede che, in presenza di determinati requisiti, il contribuente può richiedere il rimborso dell’eccedenza di credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell’anno ovvero per i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre.

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