Scelte entro il 31.12 per SdP, imprese e associazioni professionali
di Luca MambrinEntro il 31.12.2016 i soci di società di persone, le imprese familiari e le associazioni professionali possono valutare di stipulare alcuni atti modificativi della compagine sociale o delle quote di partecipazione agli utili al fine di attribuirvi rilevanza fiscale già dall’anno in corso.
Società di persone
Nel caso di società di persone il reddito prodotto, determinato al termine del periodo d’imposta va riferito ai soci che rivestono tale qualifica a quella data. In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Tuir tali redditi sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Ai sensi del successivo comma 2, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Nel caso in cui il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Nel caso di variazione delle quote di partecipazione agli utili, gli effetti fiscali si producono con decorrenza diversificata a seconda che lo stesso comporti la modifica della compagine sociale ovvero una semplice variazione delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti.
Analizziamo alcuni casi:
- nel caso di modifica della compagine sociale con l’ingresso di nuovi soci o la fuoriuscita dei vecchi, la variazione avrà effetto nello stesso periodo d’imposta di stipula dell’atto.
Si veda il seguente esempio.
La società ZETA Snc presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31/12/2015:
SOCIO |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI |
SOCIO A |
30% |
SOCIO B |
40% |
SOCIO C |
30% |
In data 20 dicembre 2016 il socio C è fuoriuscito dalla compagine sociale cedendo le proprie quote al socio D (20%) e al socio E (10%).
La compagine sociale al 31/12/2016 sarà la seguente:
SOCIO |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI |
SOCIO A |
30% |
SOCIO B |
40% |
SOCIO D |
20% |
SOCIO E |
10% |
Per i soci D ed E a nulla rileva il momento di acquisizione dello status di socio; il reddito 2016 dovrà essere ripartito tra il socio A (30%), B (40%), D (20%), ed E (10%) sulla base delle rispettive quote di partecipazione agli utili;
- nel caso di modifica delle quote di partecipazione dei soci esistenti (sia nel caso di cessione delle quote di capitale che nel caso di modifica delle quote di partecipazione agli utili senza modifica delle quote di partecipazione al capitale) la modifica produrrà il suo effetto dal periodo d’imposta successivo a quello della stipula dell’atto.
Si veda il seguente esempio.
La società ALFA Snc presenta la seguente compagine sociale, alla data del 31/12/2015:
SOCIO |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI |
SOCIO A |
50% |
40% |
SOCIO B | 50% |
60% |
In data 21 dicembre 2016 il socio A cede una quota di partecipazione al capitale (20%) al socio B. Nel medesimo atto i due soci hanno poi così ripartito le quote di partecipazione agli utili della società:
SOCIO |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL UTILI |
SOCIO A |
30% |
20% |
SOCIO B | 70% |
80% |
Se nel corso del periodo d’imposta rimane inalterata la compagine sociale, ma i soci pongono in essere cessioni di quote fra di loro, il reddito del 2016 dovrà essere ripartito sulla base della situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Pertanto nel modello unico 2017 i soci dovranno dichiarare il reddito della società applicando le vecchie percentuali di ripartizione agli utili (40% per il socio A e 60% per il socio B). Le nuove percentuali (socio A 20%, socio B 80%) dovranno essere applicate a decorrere dal reddito 2017 (modello unico 2018).
Impresa familiare
Da un punto di vista civilistico l’istituto dell’impresa familiare è disciplinato dall’articolo 230-bis cod. civ., ai sensi del quale è considerata tale l’impresa nella quale collaborano i componenti la famiglia prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa. Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.
Da un punto di vista fiscale nei confronti dell’impresa familiare trova applicazione il sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili; la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all’impresa familiare non può superare il 49% dell’ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall’imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare.
Come precisato nella C.M. 98/E/2000 e C.M. 101/E/2000 gli effetti fiscali connessi alla costituzione e alla attribuzione di una quota di reddito ai collaboratori sono diversi a seconda della tipologia di atto che si pone in essere.
In particolare:
- nel caso di costituzione di impresa familiare contestualmente all’inizio dell’attività da parte dell’imprenditore, l’imputazione della quota al collaboratore avrà effetto dallo stesso periodo d’imposta, quindi dall’anno di costituzione;
- nel caso di costituzione di un’impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all’inizio dell’attività imprenditoriale, gli effetti fiscali relativi all’imputazione della quota di reddito al collaboratore si produrranno dall’anno successivo a quello di costituzione dell’impresa familiare;
- nel caso di cessazione dell’attività da parte del collaboratore, l’imputazione della quota di reddito nell’anno di cessazione dovrà essere effettuata in proporzione al tempo di permanenza del collaboratore nell’impresa;
- nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente, la quota di reddito di pertinenza del collaboratore sarà attribuita a decorrere dall’anno successivo a quello di ingresso.
Associazione tra professionisti
Infine, nel caso di associazione tra professionisti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir:
- il reddito viene imputato agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili;
- le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata. Tale atto può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Pertanto, nel caso in cui si intenda modificare le quote di partecipazione degli associati, e che tali modifiche abbiano effetto dal 2016 non è necessario provvedere alla modifica entro il 31.12.2016.