Schede carburanti nello spesometro: dubbi da chiarire
di Luca Caramaschi
A poche settimane di distanza dalla prima scadenza per la presentazione del c.d. spesometro, approvato con il provvedimento AE 2.8.2013, n. 94908, per i contribuenti che liquidano l’IVA a cadenza mensile (il termine è fissato al 12.11.2013 per la comunicazione dei dati riferiti all’annualità 2012) ancora molti sono i dubbi da chiarire circa le corrette modalità di indicazione di alcuni dati nel modello (non chiarite neppure dalle istruzioni).
Uno dei casi più delicati è certamente rappresentato dalla scheda carburante, che, come noto, in base alle disposizioni contenute nel regolamento introdotto con il D.P.R. n. 444/97, sostituisce la fattura quale documento in grado di certificare l’acquisto di carburante da parte di imprese e professionisti.
Relativamente alla scheda carburante, peraltro, non si possono ignorare le semplificazioni introdotte con l’art. 7, comma 2, lett.p), del D.L. 13.5.2011, n.70 (cd. “Decreto Sviluppo”) che prevedono l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/73.
Con la C.M. 9.11.2012, n. 42, l’Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti sulla nuova modalità di certificazione dell’acquisto di carburante, con riferimento:
- ai soggetti che possono beneficiare dell’esonero;
- alle caratteristiche delle carte elettroniche e
- alla documentazione necessaria ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo d’acquisto del carburante.
Il citato documento di prassi, peraltro, fornisce indicazioni importanti quando precisa che:
- non sono esonerati dalla tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano i pagamenti di carburante anche mediante mezzi diversi (es. contanti). E’ infatti richiesta l’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta;
- i soggetti passivi IVA possono liberamente scegliere se continuare ad utilizzare la scheda carburante o se avvalersi dell’esonero, pagando i rifornimenti di carburante esclusivamente con carte elettroniche. Per effetto del nuovo comma 3-bis dell’art. 1 del D.P.R. n. 444/97, infatti, l’attuale disciplina della scheda carburante non viene meno, ma viene affiancata dalla possibilità di scegliere il nuovo regime di esonero in presenza di determinazione condizioni e quindi, in sostanza, i due metodi di certificazione degli acquisti di carburante sono tra loro alternativi.
Si tratta di capire quali comportamenti debbano tenere i contribuenti ai fini dell’inserimento dei dati relativi all’acquisto di carburante nello spesometro, laddove optino per l’una o per l’altra modalità di certificazione.
Partiamo dai soggetti che decidono di “beneficiare” delle semplificazioni introdotte con il D.L. 70/2011, effettuando gli acquisti di carburante mediante esclusivo utilizzo di carta di credito o bancomat: appare chiaro che tali soggetti non dovranno effettuare alcuna comunicazione, atteso che i dati dovranno essere segnalati dagli operatori finanziari in base all’obbligo previsto dall’art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/73.
Più problematica appare invece la situazione di coloro che decidono di mantenere quale modalità di certificazione la tradizionale scheda carburante. Due sono le questioni aperte:
- la scheda carburante, in quanto forma di certificazione sostitutiva della fattura, deve essere ad essa assimilata?
- la scheda carburante, composta da singoli rifornimenti effettuati presso fornitori diversi, può essere considerata in modo unitario alla stregua di un documento riepilogativo oppure no?
Le possibili risposte, ovviamente, condizionano l’individuazione delle soglie da applicare e conseguentemente i criteri che presiedono all’inserimento dei dati nello spesometro.
A parere di chi scrive, la soluzione ai problemi sopra evidenziati può essere così sintetizzata:
- ai fini che qui interessano, la scheda carburante va assimilata alla fattura in quanto documento ritenuto sostitutivo della stessa;
- i rifornimenti evidenziati nella scheda carburante vanno singolarmente considerati, atteso che trattasi di operazioni riferite a soggetti (fornitori) differenti.
Fino al 2011, peraltro, l’esistenza di una soglia minima, sia per le operazioni in relazione alle quali vige l’obbligo di emissione della fattura (pari ad € 3.000) sia per le altre operazioni (€ 3.600), ha reso meno critico il problema dell’inserimento dei dati nello spesometro in quanto l’ammontare delle singole operazioni di rifornimento difficilmente supera tali soglie.
Diversamente, l’azzeramento della soglia di € 3.000 (riferito alle operazioni per le quali viene emessa fattura) avvenuto ad opera del D.L. n. 16/2012, rende nuovamente attuali le problematiche sopra evidenziate, con riferimento alla comunicazione delle operazioni relative all’anno 2012.
Accreditando le soluzioni sopra illustrate ed in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, si deve concludere che i singoli rifornimenti contenuti nella scheda carburante dovranno a regime essere inseriti nello spesometro, evidenziando inoltre i dati riferiti al medesimo fornitore: attesa l’obiettiva difficoltà di estrapolare dati non immediatamente risultanti dalla contabilità (nella quale viene registrata l’intera scheda carburante, redatta mensilmente o trimestralmente) è necessario che sul punto intervenga al più presto un chiarimento ufficiale.
Le istruzioni al modello precisano che nei casi di tenuta delle schede carburante c’è la possibilità per il soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo, ma vi sono ancora dubbi sulle modalità di compilazione.
Va, infine, considerato che, per effetto della disposizione transitoria contenuta nel paragrafo 3.3 del Provvedimento 2.8.2013 (valenza, per le comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013, della soglia di € 3.600 anche in relazione alle fatture emesse “dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72”) i problemi sopra evidenziati si porranno concretamente solo con riferimento alla comunicazione relativa all’anno 2014: infatti, il comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 10.11.1997, n. 444 (recante la disciplina degli acquisti di carburante) dispone che “Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell’articolo 22 del D.P.R. n.633/72” e pertanto anche la scheda carburante rientra a pieno titolo nella fattispecie transitoria di esonero sopra menzionata.