Schema del decreto legislativo di modifica del CCII: nuove definizioni
di Francesca Dal PortoLo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.03.2022 recepisce la Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e modifica la Direttiva Ue 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il legislatore europeo ha richiesto la predisposizione di “quadri di ristrutturazione”, vale a dire misure e procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell’impresa e la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi, per consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l’insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate.
Il 13 maggio 2022 è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto, espresso a seguito dell’adunanza della Commissione speciale del 1° aprile 2022.
Il 26 maggio 2022 sono pervenuti i pareri non ostativi con osservazioni delle Commissioni del Senato, il parere favorevole della XIV Commissione del Senato, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e XIV della Camera ed il parere favorevole con condizione della Commissione V della Camera.
Il provvedimento è suddiviso in due capi e si compone di 53 articoli.
Il Capo I è intitolato “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” e interviene appunto sul Codice della crisi, apportando le modifiche necessarie per renderlo conforme alla direttiva e le collegate modifiche di riassetto, semplificazione e coordinamento.
Lo schema di decreto legislativo apporta tutta una serie di modifiche a definizioni contenute nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
La definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione che tiene conto della modifica dell’articolo 3 sugli assetti organizzativi e che ricomprende le situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale e le inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice.
Le definizioni di cui alle lettere g) e u) sono state abrogate in quanto, la prima, relativa alle “grandi imprese”, era richiamata soltanto nell’articolo 12, integralmente sostituito con disposizione che riguarda la composizione negoziata istituita con il D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021.
La seconda definizione si riferiva invece agli OCRI, anch’essi venuti meno con la modifica del Titolo II e con la riscrittura delle misure di allerta, la soppressione degli indicatori della crisi e l’abrogazione della composizione assistita ivi disciplinati.
È stata modificata la lettera h), contenente la definizione di gruppo di imprese, per recepire quella contenuta nell’articolo 13 D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021, e trasfusa con lo schema di decreto legislativo all’interno del Titolo II, con la modifica dell’articolo 25.
È stata inserita, con la lettera m-bis), la definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.
La definizione consente inoltre di recepire la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della Direttiva.
L’espressione è stata modificata rispetto a quella dei “quadri di ristrutturazione preventiva” inserita nella versione dello schema di decreto approvato il 17.03.2022 per evitare i problemi applicativi che sarebbero sorti da una definizione che non comprendeva le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell’insolvenza puramente liquidatorie non funzionali alla prosecuzione dell’attività.
La maggiore articolazione della definizione inserita, che comprende anche le misure e gli strumenti per la liquidazione, anche atomistica, del patrimonio e delle attività, recepisce il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato sulla precedente definizione volto a precisare con maggiore chiarezza l’estraneità della composizione negoziata rispetto alle procedure regolate dal Codice.
Va infatti sottolineata la natura e la funzione della composizione negoziata, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice (come previsto dall’articolo 23, nel testo modificato dallo schema di decreto legislativo).
La lettera o-bis) contiene la definizione dell’esperto nominato per la conduzione delle trattative in cui si sostanzia la composizione negoziata, come da suggerimento del Consiglio di Stato.
Non è stata utilizzata la parola “professionista” in quanto, secondo quanto dispone l’articolo 13, l’esperto può essere anche un manager con esperienza nella ristrutturazione aziendale, sono state utilizzate le parole “terzo e indipendente” per evidenziare la diversa natura di tale figura rispetto a quelle esistenti e sono stati inseriti i riferimenti normativi della composizione negoziata e della procedura di nomina al fine di collocare con precisione la definizione nell’ambito del Codice.