Schema del decreto legislativo di modifica del CCII. Ulteriori novità in materia di concordato
di Francesca Dal PortoIl decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023“, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, propone importanti modifiche anche in materia di contenuto del piano di concordato, così come disciplinato dal CCII.
In particolare, è richiesto che il piano indichi il debitore e le eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori.
In più, rispetto a quanto indicato nell’attuale articolo 87 CCII, lo schema di decreto prevede che il piano contenga anche il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale nonché le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Si citano: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
Circa il punto dell’attuale articolo 87 CCII, dove è richiesto che il piano indichi, nel caso di prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, lo schema di decreto modificativo prevede l’aggiunta di una specifica per tenere conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Lo schema modificativo prevede altresì che il piano indichi:
- le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l’ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell’ammontare eventualmente contestato;
- le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- l’indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.
Nello schema di decreto modificativo è proposto che nell’articolo 87 CCII sia precisato che la relazione del professionista indipendente, da depositare con la domanda, debba attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
All’interno dell’articolo 88 CCII è previsto l’inserimento del comma 2 bis secondo cui il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Per quanto riguarda la figura del Commissario Giudiziale, lo schema di decreto legislativo del 17.03.2022 prevede che, nel caso di continuità aziendale, il commissario, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all’articolo 54, comma 2, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.
In relazione agli effetti derivanti dalla presentazione della domanda di concordato, lo schema di decreto legislativo del 17.03.2022 propone l’inserimento nel CCII del nuovo articolo 94 bis, che detta disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale.
Sulla base delle modifiche proposte, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.
Sono inefficaci eventuali patti contrari.
Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.
Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.
Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l’approvazione del concordato preventivo, lo schema di decreto legislativo prevede di inserire, all’interno dell’articolo 109 CCII, il nuovo comma 5 che, per il concordato in continuità aziendale, prevede l’approvazione nel caso in cui tutte le classi votino a favore.
In ciascuna classe, inoltre, la proposta sarà approvata se sarà raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se avranno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.
I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ., il termine del pagamento è di trenta giorni dall’omologazione.
Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente vanno inseriti in classi separate e voteranno per l’intero credito.