Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
di Francesca Dal PortoLa L. 20/2019, recante “Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 14/2019.
Tale delega è stata esercitata con il decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso.
Il decreto modificativo trae origine dalla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (Direttiva Insolvency).
Lo schema di decreto interviene in modo molto significativo sul vecchio testo del codice, in particolare in materia di misure di allerta.
Il nuovo articolo 3 D.Lgs. 14/2019 specifica quali devono essere gli obiettivi delle misure e degli assetti che, rispettivamente, imprenditore individuale e collettivo devono adottare, al fine della rilevazione tempestiva della crisi di impresa.
È inoltre espressamente previsto, al nuovo articolo 5 bis, l’accesso all’imprenditore a tutta una serie di informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti. In particolare, è resa disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento.
Il titolo II del D.Lgs. 14/2019 è stato totalmente riscritto non si parla più di “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” ma di “composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.
Di fatto, è stata operata una trasposizione all’interno del CCII, con gli articoli da 12 a 25-undecies, della composizione negoziata della crisi di impresa, introdotta con il D.L. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021) e delle disposizioni introdotte dagli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies D.L. 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.
Sono venute meno le norme che disciplinavano gli strumenti di allerta, gli indicatori della crisi, l’OCRI, il procedimento di composizione assistita della crisi.
Col nuovo articolo 25 quater si vuole recepire nel CCII anche la normativa relativa all’istituto della composizione negoziata per le imprese sotto soglia e, con il nuovo articolo 25 sexies e seguenti, anche la disciplina del concordato semplificato di cui al D.L. 118/2021 entra nel CCII.
Per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, l’intervento modificativo del CCII prevede l’inserimento tra gli enti segnalanti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il nuovo articolo 25 undecies D.Lgs. 14/2019 prevede l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici.
Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (test introdotto col D.L. 118/2021).
L’articolo prevede che se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.
L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati.
Anche il titolo III D.Lgs. 14/2019 è stato completamente revisionato: non si parla più di “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” ma di “Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza”.
In particolare, il nuovo articolo 40 relativo alla domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, contiene disposizioni sulla presentazione della domanda di accesso, precisando anche la disciplina applicabile al ricorso depositato da società (comma 2), chiarisce che nel caso di domanda di accesso ad un giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione la nomina del commissario giudiziale è valutata caso per caso (comma 4) e detta disposizioni puntuali sul rapporto tra domande di accesso a diversi strumenti e procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell’ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (commi 9 e 10).
Il nuovo articolo 47, relativo all’apertura del concordato preventivo, cerca di favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle nelle quali l’intervento dell’autorità giudiziaria al momento dell’apertura della procedura, è limitato e circoscritto.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 47 chiarisce l’ambito del giudizio di ammissibilità che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, differenziando a seconda che la proposta sia per un concordato liquidatorio o in continuità aziendale.
In quest’ultimo caso, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica solo la ritualità della proposta e non anche l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, come nel liquidatorio.