Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi: le ulteriori novità previste
di Francesca Dal PortoIl decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, prevede importanti modifiche per il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), in parte già richiamate nel precedente contributo.
Oltre a quelle relative alle misure di allerta, alla trasposizione all’interno del CCII della composizione negoziata della crisi di impresa, introdotta con il D.L. 118/2021, all’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici, alla domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale,
all’apertura del concordato preventivo, cercando di favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle, il correttivo affronta una serie di altre novità.
In particolare, interviene sulla disciplina delle misure cautelari e protettive, per cercare di armonizzare le stesse a quelle previste dall’articolo 18, comma 1, riscritto dopo la trasposizione nel CCII della composizione negoziata e per consentire al debitore di chiedere ulteriori misure per evitare determinate azioni di uno o più creditori.
Il nuovo comma 2 dell’articolo 54 CCII prevede che il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell’intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall’istanza.
Il nuovo comma 4 dell’articolo 54 CCII stabilisce che le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di cui agli articoli 12 e 18.
Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell’articolo 44.
Il nuovo comma 7 prevede che siano esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.
All’interno dell’articolo 63 CCII, in materia di transazione su crediti tributari e contributivi, è previsto l’inserimento del nuovo comma 2 bis che stabilisce che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Lo schema di decreto del 17.03.2022 prevede altresì un nuovo strumento di ristrutturazione: con l’introduzione nel CCII del nuovo capo I bis, articoli 64 bis e 64 ter, è disciplinato il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.
Con questo nuovo istituto, il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 cod. civ., purché la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi.
In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ., sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione.
Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;
b) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere c) e d).
Il tribunale omologa il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi.
Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il debitore può altresì modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo il provvedimento di cui all’articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 107, comma 4.
Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi precedenti.