Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi. Novità in materia di concordato
di Francesca Dal PortoIl decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023“, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, propone importanti modifiche anche in materia di concordato preventivo, così come disciplinato dal CCII.
L’articolo 84 CCII, nel nuovo testo proposto dallo schema del decreto legislativo, contiene la descrizione della funzione del concordato preventivo, precisando che lo stesso deve realizzare, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma.
Nei successivi commi sono descritte le diverse forme di concordato utilizzabili: il concordato in continuità aziendale (comma 2); le condizioni di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità, con eliminazione del criterio della prevalenza contenuto nell’attuale disciplina (comma 3); le condizioni del concordato con liquidazione del patrimonio (comma 4).
In particolare, il nuovo comma 3 prevede che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengano soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta e che la proposta di concordato preveda per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
Il nuovo comma 5 dell’articolo 84 CCII prevede che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.
Il comma 6, rivisto col decreto legislativo recentemente approvato, prevede che, nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è invece sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
La regola di distribuzione contenuta nel comma 6 prevede, in particolare, che il valore di liquidazione dell’impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell’impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore).
Il comma 7 dell’articolo 84, così come modificato, detta disposizioni a tutela dei lavoratori, prevedendo che i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ. siano soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione.
Ai crediti vantati dai lavoratori si applica quindi la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità.
Gli ultimi due commi dell’articolo 84 CCII, rivisto con il decreto legislativo in esame, dettano disposizioni applicabili al concordato con liquidazione del patrimonio per garantire economicità, efficienza, celerità e trasparenza delle operazioni di liquidazione, sia nel caso in cui alla liquidazione si debba dare esecuzione dopo l’omologazione (comma 8) sia nel caso in cui il piano contenga l’offerta di acquisto di un soggetto individuato dal debitore (comma 9).
Il nuovo articolo 85 CCII proposto con il decreto legislativo disciplina la suddivisone dei creditori in classi.
È stabilito il principio della facoltatività della suddivisione in classi e della possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, tuttavia la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria quando il loro pagamento sia previsto oltre centottanta giorni dall’omologazione ovvero trenta giorni nel caso di crediti dei lavoratori per retribuzioni, assistiti da privilegio generale.