School bonus
di EVOLUTIONLo school bonus è un credito di natura temporanea – in quanto è applicabile solo per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 (originariamente i periodi dovevano essere 2015, 2016 e 2017 ma seguito delle modifiche apportate alla norma istitutiva il credito dall’articolo 1 comma 231 lettera a) L. 208/2015, legge di stabilità 2016, la decorrenza è slittata di un anno) – ed è pari:
- al 65% per i periodi di imposta 2016 e 2017;
- al 50% per il periodo di imposta 2018;
delle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che giuridiche per:
- realizzazione di nuove strutture scolastiche;
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti;
- interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Lo school bonus, o credito di imposta per la scuola, è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno degli istituti scolastici sia pubblici che paritetici introdotto dall’articolo 1 comma 145 e seguenti L. 107/2015 e successive modifiche, le cui modalità operative si devono al D.M. 08/04/2016, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Tali istituti del sistema nazionale di istruzione sono:
- istituti scolastici statali;
- istituti scolastici paritari privati;
- istituti scolastici degli Enti pubblici.
L’articolo 1 comma 145 L. 107/2015 dispone che: “Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilita’ degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017”.
Il credito d’imposta “School Bonus” spettante al contribuente ha carattere temporaneo (tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015) ed il suo ammontare è pari:
- al 65% dell’erogazione eseguita per i periodi di imposta 2016 e 2017;
- al 50% dell’erogazione eseguita per il periodo di imposta 2018.
La norma istitutiva del credito, però, ha anche previsto un limite massimo di erogazione annuale peri ad € 100.000,00, di conseguenza l’ammontare massimo del credito per ciascun periodo di imposta sarà pari ad:
- € 65.000,00 per il 2016 e 2017;
- € 50.000,00 per il 2018.
Il credito determinato con le modalità ed i limiti sopra evidenziati, per essere utilizzato dovrà essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo (tre periodi d’imposta di utilizzo del credito per i soggetti “non solari”) e potrà essere utilizzato in modo diverso in base alla natura del soggetto erogante il denaro.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |