School-Bonus per erogazioni liberali a favore delle scuole
di Laura MazzolaI soggetti che hanno effettuato, o effettueranno, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, erogazioni liberali in denaro, a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, avranno diritto ad un “bonus” in misura differenziata a seconda dei periodi d’imposta oggetto delle erogazioni stesse.
Tale credito, detto “school bonus”, previsto dall’articolo 1, commi da 145 a 149, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), rappresenta una misura atta a potenziare e riqualificare gli istituti scolastici esistenti, realizzare nuove strutture e sostenere interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, anche al fine di contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione.
Il “bonus”, per i periodi d’imposta 2015 e 2016, è riconosciuto nella misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascun periodo, mentre, per il periodo d’imposta 2017, la misura prevista scende al 50 per cento. Il limite massimo consentito è di 100.000 euro per ogni periodo.
Pertanto, le spese effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa saranno deducibili per un importo massimo di 65.000 euro (ossia 100.000 euro x 65 per cento), negli anni 2015 e 2016, e per un importo massimo di 50.000 euro (ossia 100.000 euro x 50 per cento), nel 2017, per un totale massimo nel triennio di 180.000 euro (vale a dire la sommatoria di 65.000, per il 2015, di 65.000, per il 2016, e di 50.000, per il 2017).
In particolare, la prima quota del credito d’imposta, relativo alle spese effettuate nel periodo 2015, sarà utilizzabile non prima del 1° gennaio 2016.
Così, ad esempio, il credito maturato nel 2015, pari a 60.000 euro, sarà utilizzabile negli anni 2016, 2017 e 2018, per un importo massimo annuale di 13.000 euro (dato da un terzo del 65 per cento di 60.000); mentre lo stesso credito, maturato nel 2017, sarà utilizzabile negli anni 2018, 2019 e 2020 per un importo massimo annuale di 10.000 euro (dato da un terzo del 50 per cento di 60.000).
Infatti, tali crediti devono essere ripartiti in tre quote annuali di pari importo (al massimo 21.666,67 euro i primi due anni e 16.666,67 euro il terzo anno), e, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, possono essere utilizzati esclusivamente, a norma dell’articolo 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in compensazione tramite modello F24.
La norma istitutiva dello “school bonus” prevede, inoltre, che il credito non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Ires, Irpef e relative addizionali regionale e comunale), né del valore della produzione ai fini Irap.
Due però sono le condizioni affinché il “bonus” possa essere perfezionato:
- le somme devono essere versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, in base alle modalità definite con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero per l’erogazione alle scuole beneficiarie. Alle istituzioni scolastiche destinatarie di erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale è assegnata una quota pari al dieci per cento delle somme complessivamente iscritte ogni anno nel predetto capitolo dell’entrata del bilancio;
- i soggetti beneficiari devono dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme erogate, della destinazione e dell’utilizzo delle stesse tramite il proprio sito web istituzionale, all’interno di una pagina dedicata, e nel portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Si evidenzia che il “bonus” in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.