Scissione asimmetrica e abuso del diritto
di Domenico SantoroGianluca CristoforiIn una recente risposta a un’istanza di interpello non pubblica, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rappresenta una fattispecie di abuso del diritto (ex articolo 10-bis L. 212/2000) l’operazione di scissione parziale e asimmetrica di una società, mediante la quale venga attribuito alla società beneficiaria – partecipata soltanto da uno degli originari soci della scissa – un compendio patrimoniale costituito esclusivamente da disponibilità liquide e da valori mobiliari (titoli obbligazionari e altri strumenti finanziari), affinché la stessa possa avviare l’attività d’impresa commerciale ritenuta più appropriata in base ai desiderata del proprio socio di riferimento.
Più in dettaglio, nel caso di specie, la società scissa, esercente attività d’impresa nel settore immobiliare, nonché l’attività di gestione e amministrazione di partecipazioni e altri valori mobiliari, per effetto del realizzo dei principali asset partecipativi vedeva il proprio patrimonio composto in prevalenza da consistenti disponibilità liquide, in parte temporaneamente reinvestite in valori mobiliari in ragione dell’acuirsi, in seno alla compagine societaria, di una crescente divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali e negli interessi sociali da perseguire, vedendosi contrapporre:
- il socio Tizio, il quale avrebbe ritenuto opportuno continuare la medesima attività d’impresa sino a quel momento esercitata;
- il socio Caio, il quale avrebbe invece ritenuto opportuno abbandonare le attività caratteristiche sviluppate dalla società nel corso degli ultimi anni, oltre che evitare ulteriori investimenti in valori mobiliari esposti ai rischi del mercato finanziario, per focalizzare, invece, gli investimenti nell’avvio, in proprio, di nuove iniziative imprenditoriali;
- il socio Sempronio, infine, il quale non avrebbe voluto proseguire l’esercizio di qualsivoglia attività d’impresa, né in via autonoma, né con alcuno degli altri soci della società, essendo intenzionato a destinare le somme realizzate dalla liquidazione della propria quota di partecipazione al soddisfacimento dei bisogni personali e della propria famiglia.
Per ovviare alla divergenza negli obiettivi strategico-imprenditoriali da perseguire e con l’obiettivo di dirimere in radice i dissidi sorti tra i soci, era emersa una convergenza di intenti verso la seguente operazione di riorganizzazione societaria, attuata mediante le seguenti fasi:
- acconsentire al socio Sempronio di esercitare un recesso di tipo consensuale dalla società, con conseguente liquidazione in denaro della propria quota di partecipazione, al netto della ritenuta a titolo d’imposta prevista per legge;
- deliberare la scissione parziale, di tipo asimmetrico, della società, a beneficio di una società di nuova costituzione, le cui quote di partecipazione sarebbero attribuite esclusivamente al socio Caio, nella veste di unico socio interessato a una diversa attività d’impresa e al conseguente diverso rischio imprenditoriale che la connota, il quale perderebbe la qualifica di socio della società scissa, con attribuzione alla beneficiaria di un compendio patrimoniale costituito esclusivamente da disponibilità liquide e valori mobiliari prontamente liquidabili.
In merito, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “condizione essenziale”, affinché la descritta operazione di scissione societaria possa non essere considerata una fattispecie abusiva nell’ambito dei comparti impositivi della fiscalità diretta e indiretta, “[…] è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego, nel caso specifico, della liquidità a disposizione della beneficiaria a favore degli investimenti finanziari rappresentati in istanza. Ad ogni modo, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la “cassa”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci”.
È stato, inoltre, osservato che l’iscrizione tra le poste nel patrimonio netto di consistenti riserve, da qualificare ai fini fiscali in ragione del criterio previsto dall’articolo 173, comma 9, Tuir “[…] preserva la potenziale tassabilità dei dividendi in capo [al socio Caio] differita al momento di effettiva (e definitiva) distribuzione di tali utili da parte della (nuova) società beneficiaria”.
Con il succitato chiarimento l’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che una scissione asimmetrica non integra una fattispecie di abuso del diritto, non solo quando oggetto di trasferimento alla beneficiaria sia un compendio patrimoniale qualificabile, ex ante, come una vera e propria azienda (o un ramo di essa), bensì anche nel caso in cui l’attività d’impresa sia solo “prospettica”, in quanto destinata a realizzarsi proprio in conseguenza dell’operazione di riorganizzazione societaria e grazie allo sforzo del socio “uscente”, in un settore economico-produttivo prima non di pertinenza della società scissa.