Scissione con contratti di leasing di durata inferiore al minimo previsto
di Ennio VialCome noto, l’articolo 173, comma 4, Tuir prevede che in caso di scissione le posizioni soggettive della società scindenda devono in prima battuta essere attribuite alle varie società coinvolte in proporzione ai patrimoni contabili rimasti o assegnati.
Questa regola generale, tuttavia, ammette una deroga nell’ipotesi in cui si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso le stesse seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.
L’articolo 4 bis D.L. 16/2012 è intervenuto sul regime fiscale relativo alla deducibilità dei canoni leasing eliminando quel fastidioso requisito un tempo previsto per la deducibilità, consistente nel fatto che il contratto di leasing deve avere una durata minima.
Ebbene i canoni di leasing sono sempre deducibili, ovviamente nel rispetto delle altre previsioni di legge. Tuttavia, la deducibilità è limitata ai canoni che risultano di competenza, applicando la durata minima prevista dalla legge. La quota di canoni eccedente non è, tuttavia, persa ma viene riportata agli esercizi successivi e verrà dedotta extra contabilmente come variazione in diminuzione.
La circolare 17/E/2013 ha avuto modo di chiarire che questa deduzione extracontabile è ammessa, sia nei casi in cui non intervenga il riscatto del bene sia nel caso in cui il riscatto intervenga.
In questa seconda ipotesi, la deducibilità dei canoni deducibili extra contabilmente si somma a quella delle quote di ammortamento.
Quid iuris, nel caso in cui a seguito di scissione il cespite riscattato o il contratto di leasing venga assegnato alla beneficiaria? Inoltre, come si gestisce il caso in cui la scissione intervenga dopo la vendita del bene riscattato o dopo la cessione del contratto di leasing?
Iniziamo la nostra analisi proprio da quest’ultima casistica.
In base alla circolare 17/E/2013 i canoni riportati risultano per certo deducibili pur in assenza del bene.
Gli stessi, pertanto, non possono ritenersi collegati ad alcun elemento contabile, in quanto il bene è stato dismesso.
La deduzione extracontabile, nella sostanza, non differisce da una perdita fiscale, da una quota di oneri finanziari eccedente il 30% del R.O.L. fiscale o da una manutenzione ordinaria eccedente il 5% e riportata nel quinquennio successivo.
La ripartizione, nell’ambito della scissione, non può avvenire che in proporzione al patrimonio contabile rimasto o assegnato.
Esaminiamo, a questo punto, il caso in cui sia ancora in essere il contratto di leasing o la detenzione del cespite a seguito del successivo riscatto.
Non vi è dubbio che la durata del contratto di leasing oppure, a seconda dei casi, il costo storico ed il fondo ammortamento del cespite rappresentino delle posizioni soggettive che per forza di cose seguono il contratto o il bene.
Tuttavia, considerazioni analoghe non possono valere per i canoni da dedurre extra contabilmente. Ciò in quanto la circolare 17/E/2013 slega completamente la deduzione al possesso del bene.
Anche in questo caso, pertanto, l’attribuzione non può che avvenire in proporzione ai patrimoni contabili.
Avremmo potuto, invece, affermare che si trattava di una posizione connessa al contratto o al cespite riscattato solo se la deduzione fosse venuta meno in ipotesi di mancato riscatto oppure di cessione del cespite riscattato o dello stesso contratto di leasing.
Volendo fare un esempio, che non corrisponde alla realtà normativa, se esistesse una norma che in caso di cessione del bene riscattato o del contratto di leasing limitasse la tassazione delle plusvalenze alla quota parte dei canoni dedotti, allora la deduzione extracontabile avrebbe dovuto ragionevolmente seguire pedissequamente il bene e ci saremo imbattuti in una posizione soggettiva collegata a specifici elementi.
In sintesi, ribadendo quanto già illustrato, in tutti i casi le deduzioni extracontabili dovranno essere attribuite in proporzione ai patrimoni contabili.
Questo aspetto e molti altri verranno approfonditi nel master dedicato alla scissione in partenza a marzo.