Scissione: è sempre necessaria la perizia di stima?
di Ennio VialVita Pozzi
In alcune particolari ipotesi di scissione è necessario predisporre una relazione di stima che attesti il valore dei patrimoni trasferiti.
Sul tema è necessario distinguere la perizia ex art. 2501-sexies c.c. redatta dagli esperti per valutare la congruità del rapporto di cambio rispetto alla perizia da conferimento ex art. 2343 c.c. per le spa e 2465 c.c. per le srl. La prima evidenzia il valore economico del ramo trasferito e della società beneficiaria considerando anche l’avviamento, mentre la seconda attesta che il patrimonio trasferito è almeno pari al capitale sociale o all’aumento dello stesso che sarà posto in essere dalla beneficiaria.
Si ipotizzi il seguente caso: Alfa snc decide di porre in essere una scissione parziale proporzionale a favore di una Newco. Si desidera che la società neocostituita assuma la forma di società a responsabilità limitata. L’obiettivo è separare l’attività operativa dall’immobile che sarà successivamente riscattato da un contratto di leasing e proseguire il business operativo con una società a responsabilità limitata; la nuova forma giuridica è più consona alla luce dell’evoluzione del mercato.
In tale fattispecie, è necessario predisporre una relazione di stima che attesti che il valore del patrimonio trasferito è almeno pari al capitale sociale della società beneficiaria (art. 2465 c.c.).
La Massima dei Notai di Milano n. 25 conferma l’obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro capitale. Il principio si desume dell’art. 2501-sexies co.7 c.c. in tema di fusione.
Inoltre, il Tribunale di Torino (sentenza del 19 maggio 1995) ha ritenuto necessaria la relazione ex art. 2343 c.c. nel caso di scissione con costituzione di società con capitale sociale di valore superiore al valore contabile del patrimonio netto conferito.
Anche nelle scissioni con patrimonio netto negativo, secondo i Notai di Milano, è necessario predisporre la perizia da conferimento.
I notai del Triveneto (massima L.E.1) si sono espressi favorevolmente solo nel caso in cui la società beneficiaria sia già esistente. La questione è stata affrontata anche nella massima n. 72 del novembre 2005 del Consiglio notarile di Milano.
In quell’occasione è stata ritenuta ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di beneficiaria neocostituita. E’ tuttavia richiesta una perizia di stima che dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c. volta a permettere alla beneficiaria di iscrivere un capitale sociale positivo.
La diversa perizia ex art. 2501 sexies del c.c. dovrà essere predisposta in ipotesi di scissione non proporzionale; infatti, mentre è connaturato alla scissione non proporzionale il fatto che ciascun socio riceva, nella scissa ovvero nella società beneficiaria, una differente percentuale di partecipazione al capitale sociale rispetto a quella detenuta antecedentemente l’operazione stessa, ciò che non può variare è il valore complessivo delle partecipazioni assegnate con la conseguenza che a fronte di un determinato valore economico nella scissa ante scissione, ciascun socio dovrà ricevere delle partecipazioni nelle società interessate che abbiamo il medesimo valore economico.
Assume quindi notevole importanza la determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti sulla congruità dello stesso, mediante il quale deve essere garantita, a ciascun socio, l’uguaglianza dei valori economici attribuiti.
Un’ulteriore ipotesi nella quale è necessario definire il valore economico è la scissione a favore di una beneficiaria preesistente con socio diverso rispetto alla compagine sociale della scissa.
Si ipotizzi il caso di una Srl che segue diversi business e si presenti l’occasione di collaborare con un soggetto terzo che consentirà di migliorare il processo produttivo e la qualità del bene realizzato.
Si sceglie la strada della scissione parziale a favore della società già esistente gestita dal socio terzo; in questo caso, per definire le quote di partecipazione dei soci originari nella beneficiaria è necessario valutare sia il ramo di azienda trasferito, sia il valore complessivo della società beneficiaria.
Così facendo si determinerà il rapporto di cambio a favore dei soci della scissa e dovrà essere redatta la relazione prevista dall’art. 2501-sexies del c.c.
Si evidenzia, infine, come l’art.2506–ter co.2 c.c. stabilisca che gli amministratori devono indicare nella relazione dell’organo amministrativo il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
Il valore effettivo, tuttavia, emerge anche in altre situazioni, come quando si deve stabilire i limiti della responsabilità della scissa e della beneficiaria. In questi casi, tuttavia, per la determinazione di detto valore effettivo, la norma non richiede la predisposizione di una relazione da parte di un soggetto terzo.