7 Gennaio 2025

Scissione mediante scorporo solo a favore di beneficiarie neocostituite

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Che la scissione mediante scorporo possa essere implementata solo con una beneficiaria di nuova costituzione è facilmente desumibile dalla lettera della norma. L’articolo 2506.1, cod. civ., infatti, prevede espressamente che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote [a sé stessa], continuando la propria attività”.

Abbiamo racchiuso tra parentesi quadre quello che è senz’altro un refuso e abbiamo sottolineato la parte di nostro interesse. In sostanza, la scissione mediante scorporo si inquadra tra le scissioni parziali a vantaggio di beneficiarie neocostituite. La differenza significativa rispetto alla scissione di cui all’articolo 2506, cod. civ., è costituita dal fatto che le quote delle beneficiarie non vengono assegnate ai soci della scissa, ma alla scissa stessa.

Quid iuris nel caso di scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiarie già esistenti? Si tratta davvero di un’operazione impraticabile?

Di fronte a un dubbio simile, un tempo un notaio mi disse: “ricorda che ogniqualvolta avrai esigenza di porre in essere una operazione troverai una massima che ti dirà che lo puoi fare”.

Nel nostro caso, la Massima che ci viene in aiuto è la n. 209 del Consiglio notarile di Milano del 16.11.2023, secondo cui “È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti”.

Sulla stessa scia si colloca anche la Massima n. 89/2024 dell’Osservatorio societario del consiglio notarile dei distretti notarile riuniti di Firenze, Prato e Pistoia. Tre sono i punti chiave dell’intervento:

  • in linea con quanto enunciato dai Notai di Milano, è ammissibile la scissione con scorporo in favore di società già costituite;
  • viene affermato che nella scissione con scorporo è possibile assegnare alla beneficiaria solo attività (sul punto non abbiamo particolari osservazioni);
  • infine, viene statuito che nella scissione con scorporo è possibile assegnare alla beneficiaria anche l’intero patrimonio della scissa, con la conseguenza che quest’ultima assumerà l’oggetto proprio della holding di partecipazioni.

Si tratta di prese di posizione di sicuro interesse che, tuttavia, non trovano riscontro nello Studio del Notariato n. 45-2023/I, ove si afferma che, in caso di apporto dell’intero patrimonio, si configura una costituzione di una newco e, venendo al caso oggetto della nostra analisi, in caso di apporto di parte del patrimonio in società preesistente si configura un aumento di capitale e quindi, sostanzialmente, di un conferimento.

Il rischio, pertanto, potrebbe essere in caso di implementazione di una scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiarie già esistenti di vedersi riqualificare l’operazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria in un conferimento. Si badi che sotto il profilo fiscale le conseguenze sono sostanzialmente irrilevanti, qualora il compendio trasferito rappresenti un ramo di azienda, ma diventano più significative nel caso in cui si tratti di semplici beni.

Questa riqualificazione potrebbe essere un evento remoto, ma non escludibile a priori.

Il problema sembrava inizialmente risolto dal legislatore della riforma fiscale il quale, nelle bozze, aveva previsto l’aggiunta del seguente comma 15-quater, all’articolo 173, Tuir: “In caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 10”.

In sostanza, in caso di scissione mediante scorporo a vantaggio di una beneficiaria preesistente, si sarebbe dovuto effettuare il test volto a verificare la riportabilità delle perdite fiscali. Ebbene, il legislatore fiscale – che non si trova in una posizione servente rispetto al legislatore civilistico – nel momento in cui ammette la scissione mediante scorporo con beneficiarie preesistenti, implicitamente rettifica le previsioni del codice civile.

Abbiamo, tuttavia, avuto modo di prendere atto che la versione definitiva della norma come contenuta nel D.Lgs. 192/2024, non contiene più la previsione in discorso, togliendo quel supporto e quella serenità di cui gli operatori sentivano l’esigenza.