7 Gennaio 2025

Scissione mediante scorporo solo a favore di beneficiarie neocostituite

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Che la scissione mediante scorporo possa essere implementata solo con una beneficiaria di nuova costituzione è facilmente desumibile dalla lettera della norma. L’articolo 2506.1, cod. civ., infatti, prevede espressamente che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote [a sé stessa], continuando la propria attività”.

Abbiamo racchiuso tra parentesi quadre quello che è senz’altro un refuso e abbiamo sottolineato la parte di nostro interesse. In sostanza, la scissione mediante scorporo si inquadra tra le scissioni parziali a vantaggio di beneficiarie neocostituite. La differenza significativa rispetto alla scissione di cui all’articolo 2506, cod. civ., è costituita dal fatto che le quote delle beneficiarie non vengono assegnate ai soci della scissa, ma alla scissa stessa.

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