Scissione negativa e perizia di stima
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella scissione proporzionale negativa, laddove il patrimonio effettivo sia invece positivo, quale è la procedura per attestare l’effettività di tale patrimonio?
E ancora, non siamo forse di fronte alla creazione di nuovo capitale non generato da conferimenti in denaro, che in ambito di società di capitali deve essere accompagnato da una perizia di stima?
Questa problematica, che già in sé riveste elementi di interesse (poiché con la scissione negativa la scissa “si libera” di passività incrementando così il proprio capitale), diventa ancor più attuale oggi che l’istituto della scissione è stato implementato con la “scissione scorporo”, cioè l’operazione con la quale a fronte della attribuzione di patrimonio a società beneficiaria è la società scissa ad iscrivere nel proprio attivo la partecipazione societaria.
Ebbene, in tal caso l’unica strada che la dottrina (per tutti si veda la circolare Assonime 14/2023) ritiene percorribile per incrementare i valori contabili nel passaggio dalla scissa alla beneficiaria è proprio la scissione negativa, potendosi creare nuovo patrimonio (che deriva sostanzialmente da una rivalutazione dei beni) nella società beneficiaria.
Ma proprio perché si tratta di nuovo patrimonio, la cui effettività non è stata attestata da nessuno in precedenza, si pone il problema della corretta procedura da osservare.
A tale riguardo sono utili alcuni spunti che nel passato la dottrina notarile ha prodotto in merito alla necessità della perizia di stima nella scissione negativa, spunti che ora, utilmente, possono essere applicati anche alla scissione scorporo.
I precedenti notarili in materia di perizia
L’incremento patrimoniale generato dalla rivalutazione dei beni nella scissione negativa (tramite la quale un netto negativo in capo alla scissa diviene un valore positivo in capo alla beneficiaria) è stato oggetto di una risposta fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato datata 30 ottobre del 2012 (prot. 54-2012/I).
Secondo questo chiarimento di prassi è necessario redigere una perizia di stima posta a carico di un esperto nominato dalla scissa che attesti l’effettività e la veridicità dei valori che derivano dalla rivalutazione dei beni con cui una frazione di netto negativa nella scissa diviene positiva nella beneficiaria.
Peraltro, nella citata risposta emerge la possibilità di eseguire la scissione negativa anche senza aumento di capitale della beneficiaria (e quindi senza perizia di stima) ma in tal caso la società avente causa deve detenere un patrimonio sufficiente ad assorbire le perdite, il che impedisce che questa ultima fattispecie possa realizzarsi di fronte ad una società neocostituita.
In questa ipotesi non potrà essere eseguita una scissione scorporo poiché per esplicita previsione di legge essa comporta che la beneficiaria debba essere neocostituita.
Quindi la scissione scorporo negativa potrà essere eseguita solo a condizione che il netto effettivo sia positivo e che la società avente causa contabilizzi detti plusvalori.
Per inciso va ricordato che dal punto di vista della scissa la scissione negativa presenta elementi di interesse che si concretizzano in un incremento patrimoniale derivante dal trasferimento di passività superiori alle attività, e tale incremento di patrimonio netto potrà essere utilmente fatto valere sia per contrastare perdite d’esercizio, sia per redigere un bilancio che abbia “più appeal” per gli stakeholder, primi tra tutti gli istituti di credito.
Tutto ciò, beninteso, non deve far dimenticare che sulle passività trasferite e non adempiute dalla beneficiaria resta una responsabilità solidale della scissa statuita dall’articolo 2506-quater cod. civ..
La scissione negativa, va ricordato, è stata analizzata anche da un Orientamento del Notariato del Triveneto (L.E.1), il quale l’ha ritenuta legittima a condizione che il valore effettivo del patrimonio trasferito sia positivo. Ma come avere certezza che tale valore effettivo sia davvero positivo? A carico di chi grava la responsabilità di tale affermazione?
Questo punto era già stato analizzato in precedenza da dottrina autorevole (Massima 72 del Notariato Milanese) che aveva affrontato il tema del disavanzo da concambio, cioè la differenza tra l’aumento di capitale eseguito dalla beneficiaria e l’entità contabile del patrimonio ad essa trasferito tramite la scissione. Mentre nel disavanzo da annullamento il patrimonio trasferito è già certificato nella sua effettività dal valore iscritto nella voce “partecipazione”, nel disavanzo da concambio si forma nuovo capitale la cui effettività è fondamentale per i terzi che vedono nel capitale della società con cui contraggono affari l’unica garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni creditorie.
Proprio in relazione al fatto che in presenza di disavanzo da concambio si forma nuovo capitale, la citata massima del notariato milanese aveva individuato nella perizia asseverata da parte di professionista abilitato l’unica modalità per certificare la sussistenza reale del patrimonio.
Questa procedura è stata ritenuta particolarmente necessaria nella scissione negativa in cui non si parla solo di nuovo capitale ma anche di un dato contabile di partenza negativo.
Nella stessa direzione si muove la nota del Notariato Nazionale, affermando che la perizia asseverata è l’unico adempimento che garantisce che la rivalutazione dei valori contabili corrisponde al valore effettivo dei cespiti.
Peraltro l’iscrizione a bilancio dei beni per valori superiori a quelli storici costituisce l’unica deroga consentita al principio di continuità dei valori contabili tra la società ante operazione e la società post operazione, continuità richiesta esplicitamente dall’articolo 2504 bis, comma 4, cod. civ. (norma applicabile anche alla scissione per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 2506 quater, comma 1, cod. civ.).
Per quanto attiene al soggetto cui affidare l’incarico della perizia, si fa riferimento in primo luogo, all’articolo 2501 sexies, comma 7, cod. civ., cioè la norma che descrive l’adempimento della relazione degli esperti al rapporto di concambio: ove tale relazione sia eseguita, lo stesso soggetto esperto eseguirà la perizia di stima.
Ma siccome la relazione degli esperti è divenuto ormai adempimento facoltativo (e molto spesso legittimamente omesso), non resta che fare ricorso alla normale procedura di nomina di cui all’articolo 2343 cod. civ. o articolo 2465 cod. civ. per le Srl, quindi esperto iscritto all’albo dei revisori legali.
La nomina dell’esperto (o l’istanza per la nomina) va eseguita, secondo la nota del Consiglio Nazionale, dal soggetto che attiva l’operazione, quindi la conferente o la scissa, mentre per verificare se la nomina va eseguita direttamente dalla società o dal Tribunale occorre avere riguardo alla tipologia della società conferitaria (si veda l’orientamento del Notariato Triveneto HA8).