Scissione negativa, semaforo verde
di Alessandro BonuzziCon il Documento di ricerca pubblicato lo scorso 19 luglio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha svolto un’interessante disamina sulla scissione negativa.
Trattasi di un’operazione atipica con la quale viene assegnato a una o più società beneficiarie un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi il cui saldo contabile ha valore negativo; in altri termini, il valore contabile delle attività assegnate è inferiore rispetto al valore contabile delle passività assegnate.
Nell’ambito di una siffatta operazione occorre distinguere l’ipotesi in cui il patrimonio assegnato, pur essendo negativo sotto il profilo contabile, ha un valore corrente positivo, dal caso in cui, invece, anche il valore reale del patrimonio scisso risulta negativo.
Per quanto riguarda la scissione negativa a valore reale positivo, sono emersi due distinti orientamenti in merito all’ammissibilità dell’operazione.
Il primo orientamento ne ammette la validità a condizione che la società beneficiaria sia preesistente e abbia riserve, o possa diminuire il proprio capitale, in misura tale per cui il netto contabile negativo ad essa assegnato possa essere coperto.
Il secondo orientamento, invece, ritiene ammissibile la scissione negativa anche in presenza di una società beneficiaria che viene a costituirsi in funzione dell’operazione (quindi non preesistente), sempreché venga redatta una relazione di stima del patrimonio della scissa da assegnare alla beneficiaria che attesti che il saldo corrente positivo degli elementi patrimoniali da trasferire sia adeguato a coprire il saldo contabile negativo degli elementi stessi. La perizia deve essere redatta da un esperto in possesso dei requisiti di professionalità sanciti nell’articolo 2501-sexies cod. civ..
A ciò, poi, è collegata la questione relativa alla possibilità di effettuare, nell’ambito della scissione, una rivalutazione contabile delle attività e delle passività assegnate alla beneficiaria nel suo bilancio di apertura. Al riguardo, il Documento in commento rileva che un tale comportamento non sarebbe in linea con il principio di continuità dei valori contabili di cui all’articolo 2504-bis, comma 4, cod. civ. richiamato nella scissione dall’articolo 2506-quater cod. civ..
Esiste altresì un terzo orientamento di stampo notarile che si pone in posizione intermedia rispetto ai due appena espressi, secondo cui:
- qualora si proceda alla rivalutazione degli elementi patrimoniale assegnati, con redazione della perizia attestante l’effettività dei relativi valori correnti, la scissione negativa può essere effettuata anche a favore di una beneficiaria neo-costituita;
- qualora, invece, non si proceda alla rivalutazione degli elementi patrimoniale assegnati, la scissione negativa deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- la beneficiaria deve essere preesistente e possedere un patrimonio netto contabile con un saldo positivo di importo tale da poter assorbire il saldo negativo del patrimonio assegnatole, senza che si configuri una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ex articolo 2447 cod. civ.;
- la beneficiaria deve trovarsi in stato di liquidazione, il quale deve continuare anche a seguito della scissione, che in tal caso ha un evidente scopo liquidatorio.
La scissione negativa a valore reale negativo rappresenta un’operazione di dubbia ammissibilità; tale perplessità deriva, sia dall’assenza di utilità che la scissione avrebbe per la beneficiaria, sia dalla posizione della giurisprudenza, la quale, sebbene in un una sola circostanza (Cassazione, sentenza n. 26043/2013), ha aderito alla tesi dell’inammissibilità, trattandosi, nel caso vagliato dai giudici, di un’operazione finalizzata “essenzialmente ad attribuire alla società scissa un apparente stato di solvibilità”.
Il Documento della FNC evidenza come, tuttavia, un recente orientamento notarile (Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, Massime n. 1 e 2, luglio 2016) abbia sostenuto l’ammissibilità della scissione negativa, tale sia ai fini contabili che a quelli correnti. L’orientamento deriva dalla lettera dell’articolo 2506-bis cod. civ., laddove impone che dal progetto di scissione debba risultare “solamente” l’esatta descrizione degli elementi del patrimonio da assegnare alla beneficiaria, senza nulla prevedere in merito al loro valore.
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