7 Settembre 2023

Scissione parziale e perdite fiscali della scissa: perplessità dalla risposta 353/2023

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella recente risposta 353/2023 l’Agenzia delle Entrate, a fronte di un’istanza di interpello, ha trattato il caso di una scissione societaria parziale in cui:

  • la beneficiaria, che è anche la società consolidante nella corrente fiscal unit, non ha perdite fiscali (o altre eccedenze riportate di interessi e ACE), né antecedenti all’opzione per il consolidato fiscale e né maturate sino all’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente a quello in cui la scissione ha avuto efficacia, mentre ha maturato perdite fiscali (oltre a eccedenze di interessi e ACE) nel periodo successivo, ossia in quello che intercorre fra la data di inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia della scissione (si tratta di quella frazione di esercizio comunemente denominata, in presenza di operazioni in cui è disposta la retrodatazione degli effetti fiscali, come il “periodo interinale”);
  • la scissa, che è una consolidata nella corrente fiscal unit, la quale non ha perdite fiscali e né altre eccedenze di interessi e ACE.
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