Scissione societaria: quando la separazione del patrimonio non è elusiva
di Angelo GinexMolto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.
Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.
Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata:
- mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale);
- oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).
Nel corso degli anni tale operazione è stata (infinite volte) oggetto di approfondimento e analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate; ad ogni modo, la posizione della principale contestatrice ha finito per consolidarsi nel senso che, in linea generale, le scissioni societarie non presentano profili di abuso del diritto, anche nel caso in cui il perimetro dell’operazione comprenda solo o in prevalenza immobili o compendi immobiliari.
Una prima risposta positiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, che può essere considerata il precedente storico in materia e che ha successivamente trovato numerose conferme, è contenuta nella risoluzione AdE 98/E/2017.
Nel caso di specie, avente ad oggetto un’operazione di scissione non proporzionale di una società che possedeva un solo immobile composto da più unità abitative concesse in locazione, i cui soci di minoranza erano contrari all’operazione di assegnazione agevolata, l’Agenzia delle Entrate ha concluso di non ravvisare alcun vantaggio indebito e, pertanto, di non dover procedere nemmeno all’analisi degli step successivi, ovvero l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale.
La medesima precisava però alcuni principi che, a suo avviso, consentirebbero di ravvisare profili di elusività quando la scissione sia preordinata alla creazione di un mero contenitore ovvero alla costituzione di una società di mero godimento, la cui attività viene ad assumere tale qualificazione nel caso di immobili non locati o locati ai soci a corrispettivi non significativi (cfr., Circolare Assonime n. 20 del 03.08.2017).
Successivamente quanto poc’anzi espresso ha trovato conferma in numerose risposte ad interpelli sottoposti al parere dell’Agenzia delle Entrate: tra le altre, queste hanno avuto ad oggetto un’operazione di scissione del ramo immobiliare a società beneficiaria preesistente con compagine sociale familiare simile (cfr., risposta interpello n. 21 del 03.10.2018); un’operazione di scissione parziale asimmetrica di unità abitative locate a favore di società di nuova costituzione possedute integralmente da ciascun socio (cfr., risposta interpello n. 36 del 12.10.2018); un’operazione di scissione parziale proporzionale con attribuzione di rami di azienda immobiliare (cfr., risposta interpello n. 65 del 12.11.2018); un’operazione di scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante (cfr., risposta interpello n. 75 del 22.11.2018); un’operazione di scissione parziale proporzionale con spin off immobiliare e trasferimento di un contratto di locazione finanziaria (cfr., risposta interpello n. 139 del 27.12.2018); un’operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa immobiliare (cfr., risposta interpello n. 13 del 29.01.2019).
Più di recente, con la risposta all’interpello n. 155 del 05.03.2021, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sui potenziali profili elusivi di un’articolata operazione di scissione parziale non proporzionale posta in essere per creare i presupposti per un passaggio generazionale.
Anche in questo caso è stato escluso che l’operazione di scissione potesse essere considerata abusiva, in quanto non ha consentito la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte sui redditi, risultando in linea con la normativa di riferimento e, comunque, un atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia, anche in vista del futuro inevitabile passaggio generazionale.
Da ultimo, tra le tante, si fa riferimento alla risposta all’interpello n. 133 del 21.03.2022 ove l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che affinché non siano ravvisabili profili elusivi, è necessario che l’operazione di scissione non sia, di fatto, finalizzata all’assegnazione dei beni della società scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di mero godimento, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito, del regime di neutralità fiscale.
In definitiva appare evidente come l’operazione di scissione finalizzata al trasferimento di un ramo di azienda, potendo presentare profili di elusività, debba essere opportunamente pianificata da imprese e professionisti, tenendo conto delle direttrici tracciate in positivo dall’Amministrazione finanziaria negli ultimi anni.