Scissione societaria: responsabilità solidale per le partecipanti
di Massimiliano TasiniL’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 472/1997 prevede una rilevante responsabilità per le società partecipanti all’operazione di scissione societaria.
Precisamente, la norma dispone che “nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.
Per una corretta ricostruzione del quadro di insieme va anche considerato quanto disposto dall’articolo 173 Tuir, il cui comma 13 stabilisce che “I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito …”.
Dunque con particolare riferimento alla scissione parziale, per i debiti della società scissa relativi ai periodi di imposta precedenti all’operazione, rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione.
Si tratta di una disciplina significativamente diversa da quella relativa alle obbligazioni civili, che è invece contemplata dagli articoli 2506 bis e 2506 quater, comma 3, cod. civ., che invece prevedono limiti precisi.
Questi principi possono oramai dirsi consolidati, essendosi pronunciata in senso conforme la Suprema Corte con le pronunce n. 13059 e 13061/2015, n. 24841/2016 e n. 9774/2017.
Sulla materia va segnalata anche la sentenza Cassazione, n. 2225/2016, la quale, nel confermare la dicotomia tra responsabilità civile e tributaria, precisa che la limitazione della responsabilità alla quota di patrimonio conferito – criterio civilistico – può ben rilevare in sede di regresso, ma solo nei rapporti con la società scissa obbligata in solido: nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sussiste solidarietà integrale.
Una tale diversità di trattamento ha suscitato più di una perplessità, fino a che la questione non è confluita in un giudizio di legittimità costituzionale (sia sull’articolo 173 Tuir che sull’articolo 15 D.Lgs. 472/1997) per effetto di una ordinanza di rinvio della CTP Pisa del 2015.
La Consulta, con la sentenza n. 90 del 26.04.2018, l’ha però respinta, affermando che la mancata limitazione della responsabilità solidale può ritenersi giustificata dalla specialità dei crediti tributari, rispondendo ad un criterio di adeguatezza e proporzionalità; né può ritenersi che la conclusione raggiunta possa essere revocata in dubbio dalla considerazione che limitata è invece la solidarietà in caso di scissione societaria nel regime della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2007, trattandosi di fattispecie diversa e non comparabile a quella in esame, in quanto derivante dalla commissione di un reato.
Alla luce di quanto sopra esposto, la scelta di addivenire ad una operazione di scissione deve essere adeguatamente ponderata, specialmente nelle ipotesi in cui l’operazione è prospettata in presenza di un dissidio insanabile tra i soci: circostanza, questa, che con ogni probabilità è idonea a “disinnescare” eventuali sospetti di abusività, spesso evocati dall’Amministrazione finanziaria, ma che poi rischia di diventare un vero e proprio boomerang.
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