Scomputo ritenute in RE: le certificazioni talvolta possono essere fuorvianti
di Fabio Garrini
Attività propedeutica alla compilazione del quadro RE della dichiarazione dei redditi di un contribuente esercente arte o professione è quella di raccolta (talvolta supplicata…) delle certificazioni che sono (o, per meglio dire, dovrebbero) essere rilasciate dai loro clienti, certificazioni nelle quali vengono attestate le ritenute operate. Se infatti vero è che l’Agenzia, con la R.M. n.68/E/09, ha di fatto avallato la possibilità di scomputare le ritenute subite indipendentemente dal possesso delle relative certificazioni, è altrettanto vero che le prescrizioni contenute in tale documento di prassi possono causare più di qualche problema operativo che può essere bypassato tramite una pianificata raccolta di dette certificazioni.
Va però detto che una eventuale scelta di basarsi solo sulle ritenute certificate potrebbe, in alcuni casi condurre in errore. Vediamo quando questo può avvenire.
Rilevanza del pagamento per il cliente
In un precedente contributo (“Rilevanza dei compensi: si fa presto a dire “incasso”“) ci siamo occupati della rilevanza dell’incasso per il percettore delle somme: ora occorre ricordare quando vada considerato detto pagamento per chi ha erogato la somma.
Prendiamo a riferimento il caso, certamente più diffuso, del bonifico bancario: facendo riferimento ai chiarimenti contenuti nella CM 38/E/10, si è stabilito che per il professionista il compenso si considera incassato con riferimento alla data in cui le somme sono disponibili sul suo conto.
D’altro canto, nello stesso documento, l’Agenzia ha osservato come tale momento potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Proprio questo è il punto: per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla sua disponibilità.
Di conseguenza, il committente pagatore provvederà a compilare la certificazione avendo a riferimento tale data.
Scomputo della ritenuta
La medesima circolare richiamata ricorda che il professionista scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale.
Riferiamoci ad un caso concreto. Luigi Bianchi paga al professionista Mario Rossi la fattura di € 1.000 (tralasciamo l’IVA che in questa sede non interessa):
- Luigi Bianchi ha effettuato il pagamento della fattura il 31 dicembre 2013 per € 800, ha versato la ritenuta di € 200 entro il 16 gennaio 2014 e quindi andrà ad inserire detta ritenuta nel modello 770 relativo al 2013
- Mario Rossi riceve l’accredito il 2 di gennaio 2014, quindi andrà a dichiarare tali somme solo nel prossimo modello UNICO 2015.
Mario Rossi si vedrà recapitare la certificazione con cui Luigi Bianchi gli comunica di aver operato a dicembre la ritenuta, ma tale ritenuta potrà essere scomputata dal professionista Mario Rossi solo nel prossimo modello UNICO 2015 perché in quella sede andrà a dichiarare il reddito cui tale ritenuta inerisce.
Concludendo, pare evidente che procedere alla semplice somma delle ritenute certificare sarebbe operazione che porta ad errore nel caso di incassi a ridosso della fine dell’anno: per una corretta compilazione del rigo RE26 sarà infatti necessario partire dalle fatture da considerarsi incassare nel 2013 (quelle contenenti i compensi dichiarati al rigo RE2), isolando le relative ritenute di pertinenza, mentre le certificazioni saranno conservate come supporto documentale in caso di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.