30 Maggio 2024

Sconto in fattura 2023 e invio allo SDI a inizio 2024: re melius perpensa?

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Revirement dell’Agenzia delle entrate a proposito dei criteri da utilizzare per individuare l’anno di sostenimento delle spese superbonus, nel caso di fatture interessate da sconto in fattura integrale poste in essere entro il 31.12.2023, ma inviate allo SDI nei primi giorni del 2024, nel rispetto del termine di legge di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Inizialmente le Entrate, con i chiarimenti resi alla stampa specializzata nel corso di Telefisco del 20.9.2023,  avevano sostenuto la tesi per cui, nelle casistiche  sopra esposte, le spese dovevano intendersi sostenute nell’anno d’imposta 2024: e questo perché, in ossequio al principio di cassa, era necessario avere riguardo, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, al momento di emissione della fattura interessata dallo sconto, ossia alla data del suo invio allo SDI.

Con la recente risposta all’interpello n. 103/E del 13.5.2024, invece, l’Agenzia delle entrate, nel prendere posizione rispetto a una casistica ricadente nelle criticità sopra indicate, per quanto peculiare – fattura elettronica inviata allo SDI in data 30.12.2023, scartata, e quindi nuovamente inviata nei 5 giorni, a inizio 2024 – coglie l’occasione per ampliare il ragionamento interpretativo già elaborato sulla fattispecie, suggerendo alla platea dei contribuenti una conclusione di segno contrario alla lettura restrittiva prima caldeggiata.

La risposta all’interpello sostiene, ora, la tesi per cui, per individuare il  momento  di  sostenimento  della  spesa nelle ipotesi sopra indicate, considerando le due diverse datazioni che fanno riferimento alla fatturazione in questione – quella indicata in fattura, corrispondente alla data di effettuazione dell’operazione; e quella successiva di trasmissione allo SDI – tale fattura sarà da dirsi correttamente emessa sin dalla prima delle due datazioni: ossia alla data indicata in fattura, da dirsi coincidente con il momento del “pagamento, anche tramite l’equivalente sconto”; alla condizione, ovviamente, che la fattura in questione risulti trasmessa allo SDI  nel termine di 12 giorni, di cui all’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972.

La decisività ora attribuita, da parte del Fisco, alla data indicata nella fattura, ai fini della determinazione del momento di emissione della stessa, si spiega evidentemente in forza dell’identificazione della datazione del documento con altri due momenti rilevanti: coincidendovi, da un lato, il momento di effettuazione della prestazione di servizi (rilevante ai fini dell’esigibilità dell’Iva e della sua liquidazione, ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972); e dall’altro, il momento dell’intervenuto pagamento, posto in essere mediante la concessione dello sconto integrale.

È la stessa, testuale espressione contenuta all’inizio della pagina 8 della risposta all’interpello in esame, a disporre, infatti, che “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto)”: così idealmente saldando, sul piano temporale, i tre concetti di datazione della fattura – effettuazione dell’operazione – pagamento con sconto integrale.

In questo modo, non può più esservi alcun dubbio residuo sul fatto che il pagamento, posto in essere “virtualmente” mediante la concessione dello sconto integrale, si colloca temporalmente nel momento “certo” in cui è stabilita per legge l’esigibilità dell’Iva, quale momento di effettuazione dell’operazione, la cui data è valorizzabile nell’apposito campo del file elettronico (in armonia con le regole tecniche per l’emissione della fattura elettronica di cui ai provvedimenti direttoriali prot. n. 433608/2022 e n. 89757/2018). Invero, dovendosi dire già “auto-pagata” da parte del prestatore la propria fattura, al momento stesso della sua formulazione con sconto integrale, è evidente che non si richiede più il coinvolgimento del committente, ai fini del pagamento della stessa tramite bonifico: potendosi allora depotenziare, nel caso di specie, la regola generale dell’articolo 21, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972, per il quale la fattura è “emessa” quando è consegnata al cessionario per consentirne il pagamento.

La soluzione finalmente acquisita, espressamente giustificata dall’esigenza di coniugare i principi espressi nei diversi ambiti tributari qui coinvolti, pare, quindi, applicarsi in linea generale, a prescindere dal ricorrere del caso in concreto analizzato, della fattura scartata dallo SDI e poi re-inviata nel rispetto del doppio termine dei 5 e dei 12 giorni. Ciò consente di sostenere, quindi, per le operazioni in parola, la spettanza dell’aliquota superbonus al 110%, propria dell’anno 2023, anziché al 70% propria dell’anno 2024 (confermandosi così, quanto alle spese sostenute per i lavori su edifici unifamiliari, l’agevolabilità ancora vigente nell’anno 2023). 

Un ultimo dettaglio, peraltro, merita opportuna attenzione. All’inizio della pagina 8 della risposta si scrive, come già si è detto, che il momento di sostenimento della spesa è la data della fattura, purché oggetto di sconto integrale: precisandosi che tale sconto integrale è applicato secondo le percentuali vigenti in tale momento”.  La puntualizzazione erariale parrebbe pleonastica: atteso che, vigente l’aliquota del 110%, o del 70%, lo sconto integrale non potrà che parametrarsi alla relativa misura della detrazione. Il chiarimento, tuttavia, crea qualche imbarazzo: perché sostenere, in linea teorica, che la spesa è sostenuta al momento di datazione della fattura con sconto integrale, anche al 70%, significa negare rilievo alla data di effettuazione del bonifico dedicato (per la differenza del 30%), quale momento di sostenimento della spesa stessa, e persino quale presupposto di “radicamento” della detrazione oggetto di sconto. È dubitabile, invero, che il Fisco mirasse a tanto, ma la portata del chiarimento induce alla riflessione.