27 Giugno 2023

Se i lavori sono reali, il credito non può dirsi inesistente

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Non può dirsi “inesistente” un credito d’imposta scaturente da un’opzione di sconto in fattura pur viziata da errori sostanziali, laddove tale credito faccia riferimento a interventi edilizi effettivamente eseguiti; e laddove detto errore emerga a seguito di controlli preventivi effettuati sulla comunicazione di opzione.

Il contribuente, pertanto, nel riversare il credito d’imposta indebitamente compensato, ai fini del ravvedimento operoso dovrà prendere in considerazione le minori sanzioni previste per il credito “non spettante”, pari al 30% dell’importo del credito non correttamente utilizzato; e non quelle aggravate per il credito “inesistente”.

A tali conclusioni si perviene in forza della risposta all’interpello n. 348 del 14 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate, la quale propone l’utilissima esegesi dei delicati concetti di crediti d’imposta “non spettanti” ovvero “inesistenti” nell’ambito del tumultuoso mondo dei crediti fiscali nell’edilizia.

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