6 Novembre 2017

Seconda rata acconto contributivo: versamento al 30 novembre

di EVOLUTION
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Il versamento della seconda rata dell’acconto contributivo INPS rappresenta un appuntamento classico per i contribuenti.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza alcuni casi particolari dell’obbligo.

Entro il prossimo 30 novembre i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti dell’INPS nonché quelli iscritti alla Gestione separata, sono tenuti a versare la seconda rata dell’acconto 2017 dei contributi previdenziali. Si ricorda che l’acconto può essere determinato con il criterio “storico” oppure quello “previsionale”. Quest’ultima facoltà non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla Gestione separata; tuttavia, la stessa, potrebbe essere ammessa tenuto conto di quanto previsto dalla circolare INPS 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli iscritti alla gestione IVS. In mancanza di indicazioni ufficiali al riguardo, si ritiene che l’autoriduzione dell’acconto previdenziale, in via prudenziale, sia da effettuare solo in casi estremi, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative l’omesso o insufficiente versamento.

Ciò detto, appare opportuno qui sottolineare che, in sede di saldo, laddove siano state versate in acconto sommesuperiori” al dovuto, il contribuente potrà, alternativamente:

  • scomputare l’eccedente versamento dagli importi dovuti nell’anno successivo;
  • compensare in F24 l’eccedenza contributiva con gli importi di tributi e contributi;
  • richiedere all’INPS il rimborso di tale eccedenza.

Casi particolari

Ai fini del versamento contributivo in esame si riportano, di seguito, alcuni casi particolari.

Imprenditore individuale socio di società di persone e S.r.l. La quota di reddito dichiarata da una S.r.l. costituisce base imponibile previdenziale:

  • sia nel caso in cui il socio sia tenuto all’iscrizione alla gestione IVS per l’attività svolta nella S.r.l.;
  • sia nel caso in cui il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone (circolare INPS 102/2003).

Sul punto, la Corte d’Appello di L’Aquila (sentenza 752/2015), ha ritenuto illegittima la pretesa dell’INPS di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla “mera partecipazione” a società di capitali, senza che a tale partecipazione corrispondesse la prestazione di attività lavorativa all’interno di detta società. La Corte precisa, infatti, che “possono essere considerati redditi di impresa solo i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e pertanto non anche quelli derivante da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa all’interno di esse”.

Attività di mera

locazione

L’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituendo attività commerciale ai fini previdenziali non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (Cassazione, 3145/2013).
Socio di S.r.l.

con quota minima

Il titolare di una quota minima di una S.r.l. non è tenuto all’iscrizione alla gestione commercianti laddove, ancorché partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non risulti avere alcun ruolo gestorio. L’obbligo di contribuzione sussiste solo per il socio-amministratore, ossia un soggetto che ricopre un ruolo di gestione nella società (Cassazione, sentenza 24898/2010)
Doppia

contribuzione

Con la sentenza 15/2012, la Corte Costituzionale ha stabilito che il socio-lavoratore di una società commerciale o artigiana che partecipa al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità e che nel contempo risulti anche amministratore della stessa riscuotendo apposito compenso, ha l’obbligo di doppia iscrizione all’INPS (gestione IVS e Gestione separata). Sul punto, l’INPS, nella circolare 78/2013, ha precisato che se un soggetto esercita “contemporaneamente” una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione IVS, ai fini di tale ultima iscrizione “non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore”. In sede di valutazione dei requisiti, devono emergere elementi probatori in ordine “alla personalità della prestazione lavorativa ed all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”.

Nell’ambito della circolare INPS 104/2017, viene precisato, poi, che sono obbligati al versamento alla gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi:

  • non sono tenuti al versamento del contributo presso la Cassa di appartenenza;
  • oppure, hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti/regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa).

Inoltre, poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti “indebiti”. A tal fine, nell’ambito del quadro RR, i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare vanno riportati nello stesso con i seguenti codici:

2” redditi erogati agli amministratori locali (articolo 1, D.M. 25/05/2001) sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi E-mens;
3
4 redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione.

Tali redditi, essendo già soggetti a Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del massimale annuo. Vanno, infine, considerati i redditi indicati con il codice “5”, ossia i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del Tuir per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente o ex ENPALS).

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna