16 Novembre 2017

Seconda rata acconto imposte per minimi e forfettari

di EVOLUTION
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Il versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte rappresenta un appuntamento classico per i contribuenti in scadenza il prossimo 30 novembre.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo pone l’attenzione sui soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 e su quelli che fruiscono del regime forfetario.

I contribuenti che rientrano nel regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011), e quelli che fruiscono del regime forfetario (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014), realizzano un reddito di lavoro autonomo o di impresa che è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura pari rispettivamente al 5% e al 15%, che va  liquidata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i soggetti Irpef.

L’acconto con il metodo “storico” sarà, pertanto, pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente e sarà dovuto solo se il rigo “Differenza” del quadro LM del modello Redditi PF (rigo LM42 del modello Redditi PF 2017) è superiore a € 51,65.

Il versamento va effettuato:

  • in un’unica soluzione(entro il 30/11) se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
  • in due ratese l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52, di cui la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre.

In alternativa è possibile utilizzare il metodo “previsionale”, prendendo come riferimento l’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell’anno.

 

I contribuenti forfettari

Per i contribuenti che adottano il regime “forfettario” il versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva va effettuato se l’importo indicato nel rigo LM42 è pari o superiore a € 51,65 euro. In relazione a tali soggetti, è possibile tener conto delle seguenti casistiche:

a)

i soggetti che dal 2017 (primo anno) hanno adottato il regime forfettario non sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva, in quanto è assente la base imponibile di riferimento. Laddove il contribuente consegua anche altri redditi oltre a quelli di impresa o lavoro autonomo, lo stesso potrebbe essere tenuto al versamento dell’acconto Irpef;

b)

i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 fino al 2016 e che dal 2017 hanno adottato il regime forfetario, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti al  versamento degli acconti d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, in quanto è assente la base imponibile di riferimento.

Appare, infatti, non percorribile la strada che prevede di tener in considerazione l’importo indicato nel indicato nel rigo LM42 del modello Redditi in quanto la base di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario non può essere costituita da quella relativa al regime di vantaggio;

c)

i soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2016 e che dal 2017 sono fuoriusciti da tale regime non sono tenuti al versamento degli acconti d’imposta, in quanto da tale anno non sarà più dovuta alcuna imposta sostitutiva da riportare nel quadro LM del modello Redditi PF 2018. Dovrebbe, invece, essere dovuto l’acconto Irpef (per la presenza di altri redditi), da corrispondere secondo le consuete modalità. Laddove l’acconto Irpef 2017 fosse determinato con il criterio “previsionale” il reddito che, nel 2017, derivi dalla stessa attività che nel 2016 è stata oggetto del regime di forfetario, andrebbe considerato nel reddito complessivo sul quale calcolare la relativa Irpef “presunta”;

d)

se il contribuente, forfettario fino al 2016, nel 2017 adotta il regime ordinario questi:

  • determina il reddito 2017 con le modalità ordinarie o regime di cassa (Irpef);
  • versa l’acconto 2017 riportando lo stesso nel quadro RN del modello PF2018.

 

I contribuenti minimi

Anche per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011, il versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva va effettuato se l’importo indicato nel rigo LM42 è pari o superiore a 51,65 euro.

In relazione a tali soggetti, è possibile tener conto delle seguenti casistiche:

a)

i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 nel 2016 e vi permangono nel 2017 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva con i criteri previsti per l’Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale;

b) i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 nel 2016 e sono fuoriusciti da tale regime dal 2017 non sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, in quanto da tale anno non sarà più dovuta alcuna imposta sostitutiva da riportare nel quadro LM del modello Redditi PF. Dovrebbe, invece, essere dovuto l’acconto Irpef (per la presenza di altri redditi), da corrispondere secondo le consuete modalità.

Laddove l’acconto Irpef 2017 fosse determinato con il criterio “previsionale” il reddito che, nel 2017, derivi dalla stessa attività che nel 2016 è stata oggetto del regime di vantaggio, andrebbe considerato nel reddito complessivo sul quale calcolare la relativa Irpef “presunta”;

c)

i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio ex D.L. 98/2011 nel 2016 che nel 2017 hanno adottato il regime ordinario:

  • determinano il reddito 2017 con le modalità ordinarie o regime di cassa;
  • versano l’acconto 2017 riportando lo stesso nel quadro RN del modello Redditi PF 2018.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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