Seconda rata acconto imposte: il versamento con l’F24
di EVOLUTIONIn materia di compilazione del modello F24, si rammenta che, ai fini del versamento in acconto delle imposte, occorre utilizzare i seguenti codici tributo.
Imposta da versare – seconda rata o unica soluzione | Codice tributo |
Acconto Irpef | 4034 |
Acconto cedolare secca locazioni di immobili abitativi | 1841 |
Acconto imposta sostitutiva regime di vantaggio | 1794 |
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario | 1791 |
Acconto Ivie | 4045 |
Acconto Ivafe | 4048 |
Acconto Ires | 2002 |
Acconto maggiorazione Ires 10,5% società non operative | 2019 |
Acconto Irap persone fisiche, società di persone/assimilati | 3813 |
Acconto Irap società di capitali/assimilati |
Per il versamento dell’acconto il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a sua disposizione. In particolare, è possibile avvalersi della compensazione “verticale” o “orizzontale”. Sul tema della compensazione, si rammenta che:
- se il modello F24, per effetto di compensazioni, presenta un saldo pari “a zero” lo stesso va presentato, sia da parte dei soggetti titolari di partita Iva che da parte dei soggetti “privati”, esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate;
- è previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità(o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale) in caso di utilizzo in compensazione di crediti tributari (Iva, Ires, Irpef, ecc.) per un importo superiore a 5.000 euro;
- per effetto delle novità apportate dal L. 50/2017,i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel /Fisconline) in caso di compensazioni in F24 (a prescindere dall’importo del credito utilizzato) di crediti relativi a Iva (annuale o trimestrale), redditi (Irpef, Ires, Irap) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive nonché crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione.
È stata, quindi, soppressa la soglia dei 5.000 euro annui, oltre la quale scattava l’obbligo per i soggetti Iva di utilizzare, ai fini della compensazione in F24, esclusivamente i servizi telematici delle Entrate.
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi delle modalità di presentazione del modello F24 collegate alla presenza o meno di compensazioni.
F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni tra debiti e crediti) | ||
Titolari partita Iva/ Privati | canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato | NO F24 con servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. |
F24 a “debito” con compensazione | ||
Titolari
partita Iva |
canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato | NO F24 con servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. |
Privati | canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), oppure servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. | |
F24 a “debito” senza compensazione | ||
Titolari
partita Iva |
canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), oppure servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. | |
Privati | Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) o bancari (remote / home banking) | |
F24 “a debito” con compensazione di crediti Irpef, Iva, Ires, Irap, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute | ||
Partita Iva | canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel) |
F24 da inviare tramite i servizi telematici
Con la risoluzione 68/E/2017, l’Agenzia delle Entrate, in seguito alle novità introdotte con il D.L. 50/2017 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, ha provveduto ad individuare i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli soggetti titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
Si ricorda che l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste nel caso di una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta (per esempio, Iva da Iva). Diversamente, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici opera in caso di compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi.
Si evidenzia che la risoluzione si compone di tre allegati di cui:
- l’Allegato numero “2” riporta l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate;
- l’Allegato numero “3” consente di individuare quando la compensazione va considerata di tipo “verticale” o “interna” e quindi il nuovo obbligo non sussiste.
Così ad esempio, se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” è esposto il codice tributo “2002” [Ires – acconto seconda rata] per € 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per € 5.000, i codici tributo:
- “2003”[Ires – saldo];
- “6099” [credito IVA – dichiarazione annuale]:
devono essere utilizzati i servizi telematici delle Entrate. Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires (“2002”) avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione un credito Iva (“6099”). Tale operazione è da considerarsi come compensazione “orizzontale” o “esterna”: infatti, il codice “2002” non è associato al codice credito “6099”. Viceversa, possono essere utilizzati servizi telematici “alternativi” a quelli delle Entrate (ad esempio, il servizio home banking), qualora la medesima delega esponga, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo “2003”, evidenziando un saldo positivo pari a euro 5.000, qualora lo stesso sia versato con mezzi diversi dalla compensazione. Si rileva che è configurabile come compensazione “orizzontale” o “esterna” (comportando l’obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici delle Entrate), l’operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito Ires di € 10.000 (codice “2003”), sono pagati un debito Ires di € 5.000 (codice “2002”) e un debito di € 5.000 riferito a un tributo diverso dall’Ires (ad esempio Iva, contributi INPS).
Inoltre l’Agenzia ha precisato che tra i codici indicati nell’allegato al documento di prassi non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi):
- i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730;
- le somme erogatea fronte del c.d. “bonus Renzi”.
Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006. Riguardo la generalità dei contribuenti, l’Agenzia rammenta che sono tutt’ora operanti le norme previste dal D.L. 66/2014, in virtù delle quali fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 sono eseguiti:
“a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo”.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |