Secondo acconto 2015 dei contributi alla gestione separata INPS
di Luca MambrinDopo aver esaminato le modalità di calcolo del secondo acconto dovuto dai soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti esaminiamo le modalità di determinazione dell’acconto dovuto dai soggetti iscritti alla gestione separata presso l’INPS, in vista della prossima scadenza del 30 novembre per il versamento del secondo acconto dei contributi previdenziali dovuti.
Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2015, come precisato anche nella circolare Inps n. 27/2015, ricordiamo che:
- l’art. 2, co. 57, della Legge 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della L. n. 335/95, l’aliquota contributiva è elevata per l’anno 2015 al 30% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%). Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva;
- per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50%.
Con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe”, D.L. 192/2014, è stato tuttavia previsto che anche per il 2015 la misura dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS venga “bloccata” al 27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita Iva. Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla gestione separata INPS (quali ad esempio collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi quali i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26…) viene invece confermato l’aumento dell’aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l’anno 2014 era stata fissata al 30,72%.
Di fatto, dunque, anche per il 2015 è confermata la differenziazione dell’aliquota, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue.
Liberi professionisti |
Aliquota 2015 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
23,50% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquota 2015 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
30,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
23,50% |
Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95, che, per l’anno 2015, è pari a 100.324 euro.
Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell’acconto si ricorda che l’importo è pari all’80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Unico 2015, ricavabili:
- nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), rigo RE21 campo 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388/2000), mentre negli altri casi negli altri casi nel rigo RE25;
- nel quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011 avendo barrato la casella “autonomo”) nel rigo LM6-LM9.
L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi per l’anno 2015 entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015, con la maggiorazione dello 0,4% (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2014 e primo acconto per l’anno 2015) ovvero entro il 6 luglio 2015 o il 20 agosto 2015 se si è usufruito della proroga, mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2015.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2015 inferiore a quanto dichiarato nel 2014 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
ESEMPIO
Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita IVA il 1° gennaio 2014 ed è iscritto alla gestione separata INPS; ha conseguito nel 2014 un reddito netto pari ad € 19.000 (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti). Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:
€ 19.000*27,72% = € 5.266,80 a titolo di saldo per l’anno 2014.
Dovrà versare anche gli acconti per il 2015 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2014 e le aliquote previste per l’anno 2015:
€ 19.000*27,72% = € 5.266,80
€ 5.266,80 *80%= 4.213,44.
Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto); entro il 30 novembre 2015 il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 2.106,72 (40% del contributo dovuto).